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martedì 24 aprile 2012

Che cosa si intende - nella Chiesa - per "dare l'autorizzazione per pubblicare" un testo destinato alla catechesi?

Un anonimo lettore, manda un apparentemente dotto commento che dobbiamo smontare - per solo amore di verità -, in quanto rivela la sottile mentalità farisaica di chi vuole giocare con il diritto, sollevando questioni formali, senza tener conto delle particolarità del diritto canonico, il quale si interessa del bene delle anime, non - in primo luogo - di cavilli da giureconsulti (non sempre ben informati...). Io, certo, non pretendo di essere un esperto di diritto, ma chi ha mandato il suo commento non ha neppure lui un'invidiabile conoscenza di ciò di cui parla, per usare un eufemismo. E comunque, da vari macroscopici indizi, il commentatore mostra di prendere granchi grandi come case. Per essere gentili. Iniziamo il vaglio.

1) Il commento si riferisce a questo post, che dovreste utilmente rileggere:

2) Il testo del commento inviato dice:
Forse, caro Fr A.R., dovrebbe considerare meglio cosa si intende nel diritto (in generale, ma anche nel diritto canonico) col termine "pubblicazione". Il diritto, come tutte le scienze ha un linguaggio tecnico se si ignora il quale si rischia di incorrere in errori e confusione. Pubblicare in linguaggio giuridico non si riferisce ad un atto materiale di stampa, ma ad una consegna nelle mani di un organo pubblico, il quale garantisca che il testo non sia modificato senza autorizzazione e che il testo non sia occultato. E’ solo l’organo pubblico che garantisce ciò, e non l’edizione, che è un fatto privato e può contenere refusi, alterazioni, o semplicemente essere oggetto di riedizione. In questo caso per pubblicazione si intende il deposito del testo già approvato presso gli archivi della Santa Sede. Vada in Vaticano e chieda di prenderne visione. La decisione di concederglielo o meno non è in mano ai NC ma alla Santa Sede, e da parte loro con la consegna alla Biblioteca Vaticana la disponibilità al pubblico è pienamente effettuata. La “pubblicazione” come accordo commerciale con un editore per realizzare un testo a stampa acquistabile in libreria non è un obbligo per nessuno, ed è un fatto privato non “pubblico".
La messa a disposizione tramite l’organo pubblico non vuol dire che si debba metterle il testo su un piatto d’argento, affinchè lei lo esamini e giudichi se è cattolico. Questo lo hanno già fatto coloro che ne hanno l’autorità. Pertanto lei può chiederne una copia o prenderne visione andando in Vaticano, e sarà poi l’organo pubblico a determinare se e come farglielo consultare. Quel testo non appartiene più nè ai NC, nè a lei o a me. Quel testo è un atto della Chiesa, perchè è lo Statuto di un associazione PUBBLICA di fedeli su cui la Santa Sede ha messo il suo sigillo.
Grazie per l'ospitalità.  :) 
3) L'anonimo commentatore in buona fede, probabilmente più esperto di diritto commerciale che di diritto della Santa Chiesa, commette vari e gravi errori, che ora esporremo (ed essendo alquanto comuni cerchiamo di correggerli):

a) Il Cammino Neocatecumenale non è e non ha mai voluto essere una ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI, come asserito dall'anonimo. E qui si vede che lo scrivente non ne fa parte, o è un "novizio". Quante volte deve ripeterlo il povero Kiko che non vuole sentir parlare per il Cammino di "Associazione"?
E infatti il Cammino Neocatecumenale, dicono gli Statuti, è una Fondazione di religione e di Culto (basta leggere la nota 3 dell'art 1 §3).

b) Il caro commentatore non si accorge però di che cosa si sta esattamente parlando nell'articolo che commenta e di quale documento si discuta nel post. Non si tratta, come egli afferma nel concludere la sua filippica, dello STATUTO del movimento (il quale è stato pubblicato, divulgato, ciclostilato e può essere trovato anche qua), ma del Direttorio per la Catechesi del Cammino Neocatecumenale (se il giurista-commentatore non ha colto la differenza tra l'uno e l'altro documento, lascio ai lettori l'ardua sentenza....). Comunque sia continuiamo nel merito.

c) Nel linguaggio ecclesiale un testo viene "approvato PER la pubblicazione", e questo non coincide con il linguaggio del diritto civile (o diritto "in generale" come dice l'amico) che prevede il deposito di statuti o altri regolamenti di aziende per darne la necessaria pubblicità, cioè perché non venga occultato. Quest'ultima è una precauzione necessaria in altri ambiti. Nessuno, infatti, può o vuole occultare la dottrina della Chiesa o il vangelo; anzi devono essere annunciati ad ogni creatura per comando di Cristo!  La Chiesa, però, volendo tutelare i fedeli da opinioni eventualmente non conformi alla dottrina cattolica, prevede che i testi che trattano di fede e morale, prima di essere divulgati, usati pubblicamente, in forma scritta (stampata o meno, non importa il supporto) vengano vagliati e approvati. Tanto più un documento che si propone di essere un DIRETTORIO PER LA CATECHESI, cioè di un testo di riferimento per l'insegnamento della fede. Dice il Diritto canonico in maniera generale:
Can. 823 - § 1. Perché sia conservata l'integrità della verità della fede e dei costumi, i pastori della Chiesa hanno il dovere e il diritto di vigilare che non si arrechi danno alla fede e ai costumi dei fedeli con gli scritti o con l'uso degli strumenti di comunicazione sociale; parimenti di esigere che vengano sottoposti al proprio giudizio prima della pubblicazione gli scritti dei fedeli che toccano la fede o i costumi; e altresì di riprovare gli scritti che portino danno alla retta fede o ai buoni costumi.
§ 2. Il dovere e il diritto, di cui al § 1, competono ai Vescovi, sia singolarmente sia riuniti nei concili particolari o nelle Conferenze Episcopali nei riguardi dei fedeli alla loro cura affidati, d'altro lato competono alla suprema autorità della Chiesa nei riguardi di tutto il popolo di Dio.
Per quanto poi riguarda il nostro caso, il decreto di approvazione del Direttorio Catechetico si riferisce ad esso come a "sussidio valido e vincolante per le catechesi del Cammino Neocatecumenale" (vedi qui). Perciò ad esso si applica il seguente canone che si riferisce a "scritti pertinenti all'istruzione catechetica":
Can. 827 - § 1. I catechismi come pure gli altri scritti pertinenti all'istruzione catechetica o le loro versioni, per essere pubblicati, devono avere l'approvazione dell'Ordinario del luogo, fermo restando il disposto del can. 775, § 2.
§ 2. Qualora non siano stati pubblicati con l'approvazione della competente autorità ecclesiastica o da essa successivamente approvati, nelle scuole, sia elementari sia medie sia superiori, non possono essere adottati come testi-base dell'insegnamento i libri che toccano questioni concernenti la sacra Scrittura, la teologia, il diritto canonico, la storia ecclesiastica e le discipline religiose o morali.
§ 3. Si raccomanda che i libri che trattano le materie di cui al § 2, sebbene non siano adoperati come testi d'insegnamento, e parimenti gli scritti in cui ci sono elementi che riguardano in modo peculiare la religione o l'onestà dei costumi, vengano sottoposti al giudizio dell'Ordinario del luogo.
§ 4. Nelle chiese o negli oratori non si possono esporre, vendere o dare libri o altri scritti che trattano di questioni di religione o di costumi, se non sono stati pubblicati con licenza della competente autorità ecclesiastica o da questa successivamente approvati.
Ovviamente trattandosi di un testo di catechesi destinato virtualmente a tutto il popolo di Dio non è approvato da un Ordinario di qualche luogo, ma dalla Santa Sede. Se un parroco scrive un catechismo per la sua parrocchia (e può farlo) ha bisogno dell'approvazione, se Kiko scrive un direttorio catechistico per i neocatecumenali ha bisogno dell'approvazione. E si ritiene che sia il parroco che Kiko non intendano tenere in un cassetto o nel chiuso di polverosi scaffali un'unica copia del loro testo che con tanta fatica hanno composto. O sbaglio?

4) Come si può ampiamente costatare, nel vocabolario del Diritto della Chiesa pubblicare vuol proprio dire "rendere pubblico", divulgare con lo scritto - in questo caso -, perché non si tratta di semplici documenti che riguardano il funzionamento interno di una associazione, ma di testi destinati - per loro stessa natura - a diventare predicazione pubblica, fatta a nome della Chiesa, e devono perciò essere diffusi e dati in mano a quanti dovranno usarli in maniera "vincolante".

5) Inoltre, proprio per evitare gli errori materiali che l'anonimo commentatore paventa, la Chiesa prevede che prima di tutto vengano approvati gli scritti per la pubblicazione, poi, se di essi vengono fatte nuove edizioni o traduzioni, anche queste, di volta in volta, siano controllate e approvate singolarmente. La prudenza non è mai troppa:
Can. 829 - L'approvazione o la licenza di pubblicare un'opera ha valore per il testo originale, non però per le sue nuove edizioni o traduzioni.
6) Il commentatore sornione e ironico afferma poi: "La messa a disposizione tramite l’organo pubblico non vuol dire che si debba metterle il testo su un piatto d’argento, affinchè lei lo esamini e giudichi se è cattolico". E io rispondo: non pretendo di avere il testo su un piatto d'argento, e tantomeno ritengo di dover giudicare "se è cattolico". Il problema è che questo testo è destinato alla catechesi (cioè per sua natura è un testo che pretende di essere reso pubblico in qualche forma) e io, come presbitero o parroco o vescovo, ho il dovere di controllare che ciò che viene detto corrisponda al testo approvato. Se per caso sorgono dubbi o ambiguità a chi pensa si rivolgeranno i fedeli per avere un chiarimento? Ma se non ho accesso al sussidio, come posso svolgere il compito che mi è stato affidato dall'Autorità ecclesiastica, al quale mi sono assogettato dal giorno della sacra ordinazione e del quale dovrò render conto a Dio? 

7) Personalmente ritengo che il ritardo nella pubblicazione si sia verificato solo a causa dell'iter che è stato seguito per far approvare in maniera specifica, dalla Congregazione per il Culto Divino, le "celebrazioni" particolari del Movimento, mentre il resto del testo è approvato dal Pontificio Consiglio per i Laici su mandato della Congregazione della Dottrina della Fede. Adesso, dopo l'ultima approvazione di qualche mese fa, non dovrebbero esserci più ostacoli al "rendere pubblico" un testo per la catechesi che la Chiesa ha con tanto impegno fornito del proprio sigillo di approvazione.

8) Mi pare di aver ampiamente risposto all'anonimo che deve informasi meglio sul peculiare gergo del diritto ecclesiale, soprattutto per quello che riguarda la "Funzione di insegnare nella Chiesa", il cosiddetto "munus docendi", che - per quanto ne so - non mi sembra abbia paralleli nel diritto pubblico o privato che sia. Perciò sostenere che: "Pubblicare in linguaggio giuridico non si riferisce ad un atto materiale di stampa, ma ad una consegna nelle mani di un organo pubblico" potrà anche valere in altro ambito (perfino nel diritto canonico, per esempio quando si parla di fare le "pubblicazioni per il matrimonio", dove non si intende ovviamente "stampare il libretto della liturgia di nozze"!), ma non ha lo stesso significato quando si tratta di predicazione e di catechesi e di pubblicazioni che hanno per oggetto la fede e la morale.

9) Aspettiamo, quindi, fiduciosi, di poter prima o poi vedere diffuso in ogni forma - come merita - il testo del Direttorio Catechetico che non è - lo ricordo ancora - destinato solo ad un movimento o una associazione come un regolamento interno, ma a tutti i fedeli (e anche a quelli che vogliono diventare fedeli), compresi i pastori.

venerdì 20 aprile 2012

Confessione per iscritto e fantasiose liturgie penitenziali portoghesi

Vi posto un video che sta suscitando vivaci e numerose discussioni all'interno della blogosfera cattolica... per diversi motivi, alcuni dei quali non così scontati, mentre altri, più seri, passano inosservati. Possiamo anche fare un esercizio di lettura da punti di vista diversi: teologico-sacramentale; liturgico, canonistico... e ne otterremo valutazioni diverse. Sia chiaro che a nessuno è consigliato di seguire l'esempio qui sotto mostrato. Anzi!
Si tratta del modo di confessare i giovanissimi (e i non-più-giovani) di p. Julio, sacerdote portoghese della parrocchia di Espinhel diocesi di Aveiro.



La didascalia del video precisa che, durante la Messa con i bambini, p. Julio riceve le confessioni con i peccati scritti su foglietti di carta, che dopo la lettura privata del prete vengono macinati nella macchinetta distruggi-documenti, posta sopra l'altare. Intanto il coro di "Arcel" esegue canti penitenziali adatti a creare l'atmosfera. Alla fine il sacerdote dà l'assoluzione a tutti quelli che si sono così confessati.

Dove sono i problemi di questa celebrazione?

Molti grideranno allo scandalo per il fatto che il sacerdote non ascolta i peccati ma li legge sul foglietto. E invece questo non solo non è un abuso - secondo i moralisti tradizionali e canonisti - ma è di per sé pure previsto (sebbene in circostanze limitate) fin dal tempo precedente la manualistica: i peccati devono essere "comunicati" al sacerdote attraverso la voce, ma possono essere comunicati anche per mezzo segni o gesti, tra questi, in primo luogo, i segni scritti (pensate a quando bisogna confessare dei sordomuti, a me è capitato varie volte!). Già San Tommaso nel Supplemento alla III parte della Summa, questione 9, art. 3, ritiene possibile, in presenza, aprire al confessore la propria coscienza per iscritto, se non è possibile fare altrimenti (infatti la parola vocalmente espressa rimane la maniera più adatta e degna). L'atto della confessione è così importante e personale che "quando non possiamo farlo in un dato modo, dobbiamo confessarci in un altro, secondo le nostre possibilità". L'importante è esprimere i peccati in maniera integrale.
Quindi, se penitente scrive tutti i suoi peccati mortali sul foglietto e lo consegna al confessore, il quale legge tutto, anche per un moralista come Sant'Alfonso Maria de' Liguori, la materia minima per il sacramento c'è.
Figuriamoci che, per il Diritto canonico, Can. 990: "Non è proibito [nemmeno!] confessarsi tramite l'interprete, evitati comunque gli abusi e gli scandali e fermo restando il disposto del can. 983, §2.", purché l'interprete, ovviamente, riporti quanto personalmente vuole confessare il penitente e costui, in presenza, possa ricevere l'assoluzione
Il problema - a mio avviso - è semmai se ci sia necessità di ricorrere ad altro modo che la parola parlata e, in seconda battuta, la fretta con cui vengono letti i peccati (soprattutto degli adulti) e la poca serietà nel considerare i bisogni spirituali delle persone (grandi o piccole) che vengono a confessarsi: magari necessitano di una domanda di chiarimento, di una parola di consiglio, di un approfondimento per la fede... che non pare esserci, stando al video in esame. Certo non è questione di diritto o sacramentaria, ma di serietà pastorale e zelo spirituale per il bene delle anime.

Pare poi abbastanza ridicolo il fatto che, quelli che tuonano dicendo che in confessione non si dovrebbe "fare la lista della spesa" dei propri peccati, siano spesso gli stessi che approvano la "singolare iniziativa" (o almeno sorvolano sul fatto) di confessare bambini e grandini, attraverso vere e proprie "liste di peccati", messi per iscritto! Ironia del linguaggio.

Il gesto di distruggere i foglietti dei peccati, anche se può piacere tanto ai liturgisti che cercano sempre nuovi "simboli", in reatà è un requisito che un buon canonista non può che apprezzare: bisogna tutelare anche in questo caso il sigillo del segreto della confessione. Quindi si eliminano fisicamente i supporti della comunicazione dei peccati. La cosa sconveniente, e che contravviene alle norme liturgiche, è porre SOPRA l'altare quello scatolone onnivoro! No, è veramente fastidioso. Poteva bastare uno sgabello o qualche altro supporto. L'altare è solo per il Corpo e Sangue di Cristo, nemmeno le reliquie dei Santi - dicono oggi i liturgisti - sono al loro posto appoggiate sulla sacra Mensa. Figuriamoci i distruggi-documenti! Un braciere con delle fiamme che divorano i foglietti mi parrebbe, comunque, più appropriato e simbolico rispetto all'uso dell'elettrodomestico.

L'assoluzione comune dopo la confessione individuale non deve essere confusa con l'assoluzione generale senza previa confessione (Cf. Introduzione al Rito della Penitenza). Tuttavia la forma mostrata dal video appare un ibrido: c'è la "confessione" individuale, ma l'assoluzione è generale. Nella forma della liturgia penitenziale comunitaria, tuttavia, è previsto che sia la confessione, sia l'assoluzione rimangano individuali, non quindi la sola confessione. Ciò che accade nel video, però, differisce comunque dal caso dell'assoluzione generale senza previa confessione, permessa solo a giudizio del Vescovo e solo in caso di gravissima necessità, che qui però non ricorre e non si verifica.
E' evidente poi, dal filmato, che molti ragazzini al momento dell'assoluzione non sono assolutamente attenti a ciò che sta avvenendo e forse neppure lo sanno. Comunque i sacramenti, anche l'assoluzione sacramentale, "funziona" ex opere operato, non per l'attenzione del ricevente. Altro discorso è quello sulla fruttuosità del sacramento, che ne può essere implicata... Mischiare le forme del rito della penitenza rimane, a mio avviso, un abuso. Questo però non invalida l'assoluzione.

Grave è anche la mancanza di una parola sulla soddisfazione che è una "parte integrante" del sacramento della confessione. Quella che comunemente viene detta "penitenza" è in realtà il segno del desiderio di cambiare vita, di riparare i peccati commessi, il segno di essere davvero risorti con Cristo a Vita nuova.
Oggi, ahimé, è talmente sottovalutata - nonostante sia ben prevista e inculcata dal rituale - che spesso il prete non dice niente a proposito della pratica penitenziale da far seguire alla confessione dei peccati. E così va in fumo la necessaria riparazione, che deve legare gesto liturgico e vita. La soddisfazione, infatti, può consistere in tre cose (oltre l'ovvio evitare i peccati confessati), e cioè preghiera, digiuno e carità (compresa l'elemosina, ma i gesti di carità sono ben più ampi della sola elemosina). E la soddisfazione penitenziale deve essere adattata a ciascun penitente, a seconda dei peccati confessati e della sua condizione di vita, di età, salute, ecc. come ricorda anche il Can. 981: "A seconda della qualità e del numero dei peccati e tenuto conto della condizione del penitente, il confessore imponga salutari e opportune soddisfazioni; il penitente è tenuto all'obbligo di adempierle personalmente"
Evidentemente padre Julio sorvola su questa terza, importante, caratteristica del sacramento della riconciliazione.

Ma oltrepassando i problemi già visti, la cosa più grave, dal punto di vista della disciplina liturgica e della coerenza sacramentale, per cui non si deve mai fare una cosa del genere, è che questo sacramento della confessione è inserito - a quanto scrive lo stesso sacerdote nel postare il video - all'interno della celebrazione della Santa Messa! (lo si capisce anche dalla stola color verde del sacerdote, che neppure si preoccupa di indossare la casula...)
Questo è un grave abuso, come specificato in Redemptionis Sacramentum 76:
...Secondo l’antichissima tradizione della Chiesa romana, non è lecito unire il sacramento della Penitenza con la santa Messa in modo tale che diventi un’unica azione liturgica. Ciò non impedisce, tuttavia, che dei Sacerdoti, salvo coloro che celebrano o concelebrano la santa Messa, ascoltino le confessioni dei fedeli che lo desiderino, anche mentre si celebra la Messa nello stesso luogo, per venire incontro alle necessità dei fedeli. Ciò tuttavia si svolga nella maniera opportuna.
L'unico sacramento che non può mai essere incluso all'interno della Santa Messa è proprio il sacramento della Penitenza, perché esso prepara alla partecipazione piena all'altare del Signore, va "premesso" ad essa. Anche qui fa sorridere il fatto che mentre molti preti si scandalizzano che "durante" la Messa altri sacerdoti, nei confessionali, siano a disposizione per le confessioni, arrivino ad approvare l'inserire "nella" Messa il sacramento della riconciliazione, magari per i bambini che fanno "la festa del perdono" o "della Prima Confessione"!

PS. Altre considerazioni a parte, mi sembra tuttavia che quello della confessione "scritta" sia un pallino dei sacerdoti portoghesi. A parte il p. Julio, anche un altro prete, originario di Lisbona, è conosciuto per una sua famosa confessione ricevuta per iscritto (ma in circostanze molto diverse!!). Si tratta nientemeno che di Sant'Antonio di Padova (nativo, appunto, della città lusitana). Si narra che un giorno dovette leggere la lunga lista di peccati di un penitente che per la vergogna e le lacrime non riusciva a parlare e fu invitato da Antonio a comunicare per iscritto tutti i suoi peccati. Non avendo, però, il Santo taumaturgo a disposizione un distruggi-documenti, dovette ricorrere...ad un miracolo: ogni riga che Antonio leggeva, scompariva prodigiosamente appena letta, finché percorsa tutta la lista, il foglio tornò bianco e immacolato, come l'anima del penitente che era ricorso al Santo confessore.
Sant'Antonio regge il foglio, diventato candido, su cui erano scritti i peccati

martedì 27 marzo 2012

Comunione e divorziati risposati: un caso di un ministro straordinario

Un lettore del blog scrive per un problema serio, oggi sempre più frequente. Riporto solo alcuni punti del messaggio per cercare di rispondere. Ricordo altresì che è sempre meglio mandarmi l'indirizzo email a cui rispondere in privato, altrimenti devo dare spiegazioni via blog. Ecco il quesito:
"Proprio ieri mi è capitato di dare la Comunione ad una signora, non sapendo che fosse divorziata risposata con un celibe originario....
....il Parroco -a detta della signora- avrebbe invitato i due coniugi a fare la comunione "ogni tanto".
Ma è possibile una cosa del genere? Se questi vanno in un'altra Chiesa dove nessuno li conosce e si accostano al Sacramento? .....la storia di questi due è piuttosto sofferta: ma se si presentano la prossima volta per l'Eucaristia, come mi debbo comportare?
Grazie!"
Carissimo Ministro Straordinario, ti do alcune piste di riflessione e alcune indicazioni:
a) Prima di tutto: non tocca a te, né ai diaconi, e neppure ai sacerdoti di passaggio che non conoscono la persona stabilire se possa accostarsi all'Eucaristia. Il verificare in se stesso le disposizioni tocca in primis al comunicando e alla sua coscienza (opportunamente formata dal suo pastore). Questo discernimento non ricade certo sul ministro che si trova a distribuire la comunione, che non può conoscere tutti, e magari non ha nemmeno i riflessi pronti.
b) Evidentemente chi sa di essere in una relazione matrimoniale irregolare, proprio per amore dell'Eucaristia si dovrebbe voler astenere dal riceverla, vivendo la sua situazione nello stato degli antichi penitenti, che a volte per anni e anni non si potevano accostare alla mensa del Signore, pur partecipando alla vita liturgica della Chiesa.
c) Purtroppo oggi il correre tutti a far la comunione, senza nemmeno avere il dubbio sulle proprie disposizioni, unito all'abolizione quasi totale del digiuno prima della comunione (ridotto a un'ora sola), fa si che molti si vergognino di non ricevere la comunione. Come mi diceva un saggio prete, il tempo di almeno tre ore di digiuno, permetteva in passato di avere un'ottima "scusa" in più, per non essere giudicati dagli altri se non si accedeva all'eucaristia (e purtroppo le malelingue non mancano....).
d) Al parroco o al sacerdote a cui compete la cura d'anime degli eventuali divorziati risposati, dovrebbe assicurarsi di parlare con loro e con chiarezza e delicatezza fargli cogliere i motivi che, perdurando il loro stato, impediscono ad essi di accedere alla comunione. E' lui, poi a dover impartire le direttive a diaconi, accoliti e ministri straordinari. Come afferma la dichiarazione del 2000 a questo proposito (vedi sotto). Non sta al diacono (e tantomeno al laico), insomma, il potersi permettere di rimproverare chichessia. Non deve dimenticare, né l'uno, né l'altro, di non essere un pastore e di non potersi comportare come un sacerdote a cui spesso le anime si aprono nel segreto inviolabile della confessione, che non può essere MAI svelato.
e) Evidentemente il fare la comunione dove non si è conosciuti, se da una parte evita lo scandalo, dall'altra parte non cambia la situazione di oggettivo stato irregolare, nè è rispettoso della coscienza propria e del comando di Gesù, ribadito dalla Madre Chiesa.
f) Può succedere che qualcuno, in alcuni casi, sia moralmente certo della invalidità delle prime nozze. Anche qui, però, se esternamente ciò non viene constatato dalla Chiesa, nessun ministro può dire: "ti do io il permesso di prendere la comunione". Però può essere che  i coniugi che appaiono divorziati risposati non lo siano "in pratica": perchè il primo matrimonio è davvero nullo, anche se non dichiarato, oppure perché non vivono come marito e moglie, pur continuando a convivere. (A me è capitato parecchi anni fa il caso di un ragazzo e una ragazza che per motivi economici convivevano, ma non erano per nulla "conviventi": semplicemente amici che dividevano le spese, ma il loro parroco ottantenne non ammetteva una situazione del genere e non voleva si accostassero alla comunione.).

g) Dunque, dopo aver letto il documento che riporto sotto, chiedi al tuo parroco e stai a quello che lui dice. Senza se e senza ma. La responsabilità pastorale ricade su di lui. Se non ti senti in grado in coscienza di obbedirgli, (qualunque sia il suo responso - che non deve necessariamente giustificare a te, perché potrebbe sapere qualcosa conosciuta in confessione), può essere doveroso astenersi dal ministero straordinario della comunione. 

Aggiungo qui sotto la normativa vigente, come interpretata dalla Dichiarazione sul canone 915 che invito a leggere tutta:

Il Codice di Diritto Canonico stabilisce che: "Non siano ammessi alla sacra Comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo l'irrogazione o la dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto" (can. 915).
Negli ultimi anni alcuni autori hanno sostenuto, sulla base di diverse argomentazioni, che questo canone non sarebbe applicabile ai fedeli divorziati risposati. Viene riconosciuto che l'Esortazione Apostolica Familiaris consortio del 1981 aveva ribadito, al n. 84, tale divieto in termini inequivocabili, e che esso è stato piú volte riaffermato in maniera espressa, specialmente nel 1992 dal Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1650, e nel 1994 dalla Lettera Annus internationalis Familiae della Congregazione per la Dottrina della Fede. Ciò nonostante, i predetti autori offrono varie interpretazioni del citato canone che concordano nell'escludere da esso in pratica la situazione dei divorziati risposati. Ad esempio, poiché il testo parla di "peccato grave" ci sarebbe bisogno di tutte le condizioni, anche soggettive, richieste per l'esistenza di un peccato mortale, per cui il ministro della Comunione non potrebbe emettere ab externo un giudizio del genere; inoltre, perché si parli di perseverare "ostinatamente" in quel peccato, occorrerebbe riscontrare un atteggiamento di sfida del fedele, dopo una legittima ammonizione del Pastore.
Davanti a questo preteso contrasto tra la disciplina del Codice del 1983 e gli insegnamenti costanti della Chiesa in materia, questo Pontificio Consiglio, d'accordo con la Congregazione per la Dottrina della Fede e con la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, dichiara quanto segue:
1. La proibizione fatta nel citato canone, per sua natura, deriva dalla legge divina e trascende l'ambito delle leggi ecclesiastiche positive: queste non possono indurre cambiamenti legislativi che si oppongano alla dottrina della Chiesa. Il testo scritturistico cui si rifà sempre la tradizione ecclesiale è quello di San Paolo: "Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna" (1 Cor 11, 27-29).
Questo testo concerne anzitutto lo stesso fedele e la sua coscienza morale, e ciò è formulato dal Codice al successivo canone 916. Ma l'essere indegno perché si è in stato di peccato pone anche un grave problema giuridico nella Chiesa: appunto al termine "indegno" si rifà il canone del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali che è parallelo al can. 915 latino: "Devono essere allontanati dal ricevere la Divina Eucaristia coloro che sono pubblicamente indegni" (can. 712). In effetti, ricevere il corpo di Cristo essendo pubblicamente indegno costituisce un danno oggettivo per la comunione ecclesiale; è un comportamento che attenta ai diritti della Chiesa e di tutti i fedeli a vivere in coerenza con le esigenze di quella comunione. Nel caso concreto dell'ammissione alla sacra Comunione dei fedeli divorziati risposati, lo scandalo, inteso quale azione che muove gli altri verso il male, riguarda nel contempo il sacramento dell'Eucaristia e l'indissolubilità del matrimonio. Tale scandalo sussiste anche se, purtroppo, siffatto comportamento non destasse piú meraviglia: anzi è appunto dinanzi alla deformazione delle coscienze, che si rende piú necessaria nei Pastori un'azione, paziente quanto ferma, a tutela della santità dei sacramenti, a difesa della moralità cristiana e per la retta formazione dei fedeli.
2. Qualunque interpretazione del can. 915 che si opponga al suo contenuto sostanziale, dichiarato ininterrottamente dal Magistero e dalla disciplina della Chiesa nei secoli, è chiaramente fuorviante. Non si può confondere il rispetto delle parole della legge (cfr. can. 17) con l'uso improprio delle stesse parole come strumenti per relativizzare o svuotare la sostanza dei precetti.
La formula "e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto" è chiara e va compresa in un modo che non deformi il suo senso, rendendo la norma inapplicabile. Le tre condizioni richieste sono:
a) il peccato grave, inteso oggettivamente, perché dell'imputabilità soggettiva il ministro della Comunione non potrebbe giudicare;
b) l'ostinata perseveranza, che significa l'esistenza di una situazione oggettiva di peccato che dura nel tempo e a cui la volontà del fedele non mette fine, non essendo necessari altri requisiti (atteggiamento di sfida, ammonizione previa, ecc.) perché si verifichi la situazione nella sua fondamentale gravità ecclesiale;
c) il carattere manifesto della situazione di peccato grave abituale.
Non si trovano invece in situazione di peccato grave abituale i fedeli divorziati risposati che, non potendo per seri motivi - quali, ad esempio, l'educazione dei figli - "soddisfare l'obbligo della separazione, assumono l'impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi" (Familiaris consortio, n. 84), e che sulla base di tale proposito hanno ricevuto il sacramento della Penitenza. Poiché il fatto che tali fedeli non vivono more uxorio è di per sé occulto, mentre la loro condizione di divorziati risposati è di per sé manifesta, essi potranno accedere alla Comunione eucaristica solo remoto scandalo.
3. Naturalmente la prudenza pastorale consiglia vivamente di evitare che si debba arrivare a casi di pubblico diniego della sacra Comunione. I Pastori [non i diaconi, capito!] devono adoperarsi per spiegare ai fedeli interessati il vero senso ecclesiale della norma, in modo che essi possano comprenderla o almeno rispettarla. Quando però si presentino situazioni in cui quelle precauzioni non abbiano avuto effetto o non siano state possibili, il ministro della distribuzione della Comunione deve rifiutarsi di darla a chi sia pubblicamente indegno. Lo farà con estrema carità, e cercherà di spiegare al momento opportuno le ragioni che a ciò l'hanno obbligato. Deve però farlo anche con fermezza, consapevole del valore che tali segni di fortezza hanno per il bene della Chiesa e delle anime. Il discernimento dei casi di esclusione dalla Comunione eucaristica dei fedeli, che si trovino nella descritta condizione, spetta al Sacerdote responsabile della comunità. Questi darà precise istruzioni al diacono o all'eventuale ministro straordinario circa il modo di comportarsi nelle situazioni concrete.
4. Tenuto conto della natura della succitata norma ( cfr. n. 1), nessuna autorità ecclesiastica può dispensare in alcun caso da quest'obbligo del ministro della sacra Comunione, né emanare direttive che lo contraddicano [ma il parroco può sapere se la norma non si applica perché i due non sono in peccato, anche se esternamente risultano sposati "in municipio"].
5. La Chiesa riafferma la sua sollecitudine materna per i fedeli che si trovano in questa situazione o in altre analoghe, che impediscano di essere ammessi alla mensa eucaristica. Quanto esposto in questa Dichiarazione non è in contraddizione con il grande desiderio di favorire la partecipazione di quei figli alla vita ecclesiale, che si può già esprimere in molte forme compatibili con la loro situazione. Anzi, il dovere di ribadire questa non possibilità di ammettere all'Eucaristia è condizione di vera pastoralità, di autentica preoccupazione per il bene di questi fedeli e di tutta la Chiesa, poiché indica le condizioni necessarie per la pienezza di quella conversione, cui tutti sono sempre invitati dal Signore, in modo particolare durante quest'Anno Santo del Grande Giubileo.
Dal Vaticano, 24 giugno 2000. Solennità della Natività di San Giovanni Battista.
+ Julián Herranz - Arcivescovo tit. di Vertara - Presidente
+ Bruno Bertagna - Vescovo tit. di Drivasto - Segretario

venerdì 16 marzo 2012

Mano di ferro in guanto di velluto. Papa Benedetto è chiaro: i Lefebvriani devono ora accettare le sue condizioni.

Un comunicato limpido e cristallino è uscito oggi dagli uffici della Santa Sede. Riguarda la vicenda della faticosa riconciliazione della Fraternità Sacerdotale San Pio X, i cosiddetti Lefebvriani. Il messaggio, che si riferisce all'incontro odierno tra il Card. Levada e i superiori della Fraternità è scritto in ecclesialese curiale, forbito e gentile, ma è un macigno. Leggiamolo e commentiamolo:


Durante l’incontro del 14 settembre 2011 fra Sua Eminenza il Signor Cardinale William Levada, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e Presidente della Pontificia Commissione Ecclesia Dei, e Sua Eccellenza Mons. Bernard Fellay, Superiore Generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X, era stato consegnato a quest’ultimo un Preambolo Dottrinale, accompagnato da una Nota preliminare, quale base fondamentale per raggiungere la piena riconciliazione con la Sede Apostolica. In esso si enunciavano alcuni principi dottrinali e criteri di interpretazione della dottrina cattolica, necessari per garantire la fedeltà al Magistero della Chiesa e il "sentire cum Ecclesia" [questo è il riassunto delle puntate immediatamente precedenti. Potete trovare qualche riferimento anche in questo post e in quest'altro, scritti tempo fa'].

La risposta della Fraternità Sacerdotale San Pio X in merito al summenzionato Preambolo Dottrinale, pervenuta nel gennaio 2012, è stata sottoposta all’esame della Congregazione per la Dottrina della Fede e successivamente al giudizio del Santo Padre [è già sceso in campo il Papa, al cui giudizio -lo ricordiamo - non c'è appello ulteriore]. In ottemperanza alla decisione di Papa Benedetto XVI [il Papa ha deciso], con una lettera consegnata in data odierna, si è comunicato a S.E. Mons. Fellay la valutazione della sua risposta. In essa si fa presente che la posizione, da lui espressa, non è sufficiente a superare i problemi dottrinali che sono alla base della frattura tra la Santa Sede e detta Fraternità. [Il Papa non è d'accordo con i Lefevriani a proposito del loro parere che il "preambolo dottrinale" sia inaccettabile . Attenzione ai termini. Si dice: la risposta data "non è sufficiente a superare i problemi dottrinali che sono alla base della frattura". C'è dunque, attualmente, e rimane una spaccatura, un fossato, una mancanza di comunione, e questa è data non da problemi disciplinari, ma di fede (dottrinali)]

Al termine dell’odierno incontro, guidato dalla preoccupazione di evitare una rottura ecclesiale dalle conseguenze dolorose e incalcolabili, si è rivolto l’invito al Superiore Generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X di voler chiarificare la sua posizione al fine di poter giungere alla ricomposizione della frattura esistente, come auspicato da Papa Benedetto XVI. [Qui si arriva al dunque: c'è un ultima mano tesa dal Papa, perché Fellay accetti di ricomporre la frattura esistente "come auspicato da Papa Benedetto". Altrimenti sono chiaramente previste le consueguenze, che ci si affretta a dire di voler evitare. Si tratta di una "rottura ecclesiale dalle conseguenze dolorose e incalcolabili": minaccia di scomunica per niente velata, e questa volta - da ciò che pare dal comunicato - non solo per scisma causato da una rottura della disciplina, pur importante come l'ordinare vescovi senza mandato pontificio, ma per i problemi dottrinali. Questo vuol dire eresia, chiaro e tondo: davvero conseguenze dolorose e incalcolabili]
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Il temporeggiamento è finito. E' arrivata la resa dei conti. RadioVaticana aggiunge che il termine è il 15 aprile prossimo. Il Papa ha parlato: Roma locuta, causa finita. Prendere o lasciare. Ma lasciare significherà per i Lefebvriani perdere tutto e relegarsi tra i sedevacantisti. Oppure perdere solo gli elementi eretici, presenti nel suo seno, e tornare purificata a Roma, nell'abbraccio della Chiesa universale, continuando a far fiorire il carisma "spinoso" - se volete -  eppure fecondo - del continuo richiamo alla teologia, magistero e disciplina preconciliare.

E proprio secondo la Tradizione, ricordiamo anche questo, la Chiesa - per volere divino - non è una democrazia, soprattutto per quanto riguarda la dottrina e la sua valutazione. Il custode supremo del dogma è il Vescovo di Roma, con tutti i vescovi in comunione con lui (Vaticano Primo). Se certi vescovi rifiutano la comunione con il Romano Pontefice, si tagliano fuori da se stessi dalla Chiesa. 
La Chiesa universale è una piramide, certamente! (vedi schema qui sotto). Ma una piramide con la punta verso il basso, il cui vertice che sopporta e supporta tutto il peso ecclesiale è il vicario di Pietro, appoggiato in equilibrio sempre instabile, ma mantenuto lì da Dio stesso, sul dito invisibile del capo della Chiesa: Gesù Cristo.



lunedì 5 marzo 2012

L'Annunziata non legge il Diritto Canonico e per salvarsi dai propri autogol accusa la Chiesa: e fa un altro autogol

Vedo oggi sulla stampa ben pochi commenti positivi alla "sfortunata" uscita di Lucia Annunziata alla sua trasmissione "In 1/2 h", dove ha detto testualmente:

"I funerali di Lucio Dalla sono uno degli esempi più forti di quello che significa essere gay in Italia: vai in chiesa, ti concedono i funerali e ti seppelliscono con il rito cattolico, basta che non dici di essere gay. È il simbolo di quello che siamo, c’è il permissivismo purché ci si volti dall’altra parte".

In questo post intendo occuparmi dell'Annunziata e della sua accusa, non di Lucio Dalla. Sia chiaro.
Sono, dunque, le sue stesse parole a mostrare il corto circuito logico del pensiero della famosa Lucia, proprio dal punto di vista cristiano che pensa invece di smascherare e criticare.
Chiediamo alla Signora Annunziata, giornalista-moralista contro la Chiesa, a proposito del caso del funerale di Lucio Dalla:
1) E' doveroso o imposto dalla legge o dalla morale parlare in pubblico delle proprie tendenze sessuali?
2) E' giusto che i giornalisti speculino, il giorno della morte, su qualcosa che l'interessato non hai mai detto o trattato, nè lasciato in qualche modo trapelare, tanto che nessuno dà per certa la notizia? E come mai l'Annunziata non se ne è occupata prima, visto che proprio adesso - guarda caso - era nel mirino delle associazioni omo per la sua paradossale difesa di Celentano?
3) Non è vero, forse, che quando la Chiesa nega i funerali molti giornalisti gridano faziosamente la propria indignazione?
4) Non è vero, forse, che quando la Chiesa concede i funerali gli stessi giornalisti gridano faziosamente la propria indignazione?
5) Se l'Annunziata doveva riparare la sua immagine incrinata da orribili sospetti di omofobia a seguito di sue precedenti uscite, deve proprio utilizzare la Chiesa come bersaglio, in modo da scaricare le colpe e individuare un'istituzione più omofoba di lei (ma pure ipocrita) e prendersi così gli applausi di quelli che ieri la contestavano per le sue uscite?

Ricordiamo dunque a quelli che si scandalizzano a comando, o "a interesse", che il NEGARE il funerale nella Chiesa Cattolica è regolato dal canone del diritto qui sotto riportato:

Can. 1184 - §1. Se prima della morte non diedero alcun segno di pentimento, devono essere privati delle esequie ecclesiastiche: 1) quelli che sono notoriamente apostati, eretici, scismatici; 2) coloro che scelsero la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana; 3) gli altri peccatori manifesti, ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico scandalo dei fedeli.
§2. Presentandosi qualche dubbio, si consulti l'Ordinario del luogo, al cui giudizio bisogna stare.

Dunque, cara Annunziata, vediamo se il Signor Lucio Dalla rientrava in uno di questi casi:
1) Non era notoriamente apostata, né eretico, né scismatico, anzi, a detta di tutti desiderava essere un credente in Gesù Cristo e un membro della Chiesa Cattolica. Su questo ci sono centinaia di testimonianze date dall'interessato stesso.

2) Non ha scelto la cremazione per ragioni contrarie alla fede, ma è stato messo in un loculo come tanti al camposanto di Bologna. Quindi non si pone neanche il problema delle intenzioni.

3) Era un "peccatore manifesto"? Non ce ne sono evidenze, visto che nessuno sapeva quasi nulla della sua vita privata. Lo dice l'Annunziata stessa che sulle sue preferenze c'era silenzio assoluto. Per lei è segno negativo, per il diritto canonico è segno che le esequie - semmai ci fosse anche il peccato - si possono tuttavia concedere. Anche nei processi si viene assolti "per insufficienza di prove", figuriamoci in Chiesa.
Anche se - per ipotesi - fosse stato in uno stato abituale di peccato, questo non era per nulla "manifesto", pubblico, neppure paparazzato. Non si rileva, perciò, nessun "pubblico scandalo" tra i fedeli. Quindi anche questo comma, per ammissione stessa dei giornalisti, è rispettato. Non ci sono scandali, anzi, nessuno finora sa esattamente che tipo di relazione avesse con il suo amico (vivere sotto lo stesso tetto di 3000 metri quadrati (!) non basta a gridare al peccato). La riservatezza sul peccato proprio o dei fratelli e il non manifestarlo, sventolandolo in pubblico, cioè il contrario del gay pride, non è ipocrisia, è una virtù.

Ma non sfugga il primo paragrafo del canone, che in realtà è il più importante: "Se prima della morte non diedero alcun segno di pentimento". Anche chi fosse peccatore incallito, e ha dato in qualche modo "segno di pentimento" viene subito abbracciato dalla Madre Chiesa.
Ricordiamoci sempre del primo santo canonizzato da Gesù Cristo: il primo ad entrare in Paradiso fu il ladrone, assassino, pubblico peccatore condannato a morte, ma assolto da Cristo stesso per un flebile e tardivo segno di pentimento!
Il peccato non è assimilabile in maniera semplicistica alla categoria del delitto. E' questione anche di coscienza e di rapporto con Dio e con la sua Chiesa. Certo i confessori di Lucio Dalla non possono e non devono parlare, ma se il sacerdote domenicano che ha officiato il rito lo conosceva bene, avrà probabilmente avuto certezza - se ce ne fosse stato bisogno - di questi segni.

La Chiesa mai e poi mai condannerà le inclinazioni o le tendenze di chichessia ("essere Gay", dice l'Annunziata). Sono solo le azioni ad essere giustamente definite un peccato. Sia omo che etero, ricordiamolo bene. E nessuno fa un processo alle intenzioni o ai sospetti.
Dove non solo non c'è certezza dei fatti, ma c'è pure il segno di una tenace volontà di adempiere ai precetti di Cristo e della Chiesa, con una vita più coerente possibile con il proprio credo, e pur con tutte le difficoltà poste dai limiti umani, perché mai, mi si spieghi, si dovrebbe negare il funerale cristiano, che è - tra l'altro - una invocazione per il perdono dei peccati che Dio conosce (e noi no)?

martedì 28 febbraio 2012

Grazie a Tornielli ora abbiamo il testo latino delle Norme vaticane del 1978 per la valutazione di rivelazioni e apparizioni. E ora una nuova sfida....

Non si trovava da nessuna parte, non era mai stato pubblicato, nemmeno negli Acta Apostolicae Sedis. E infatti questo documento, (le Norme del 1978 della CdF che guidano il modo di procedere della gerarchia nei casi di rivelazioni private e apparizioni), mi era stato detto essere "sub secreto pontificio", protetto da sguardi indiscreti con il rischio di scomunica "ferendae sententiae" per quanti lo divulgassero (come tutti i documenti sub secreto di questo tipo). Comunque ora è stato divulgato e c'è persino allegata la traduzione italiana! ("segreto di Pulcinella", perché circolavano già - comunque - un paio di versioni inglesi, vedi qui e qui, ma non ufficiali).
Queste Norme sono importanti perché risalgono a più di due anni prima dell'inizio dei fenomeni connessi a Medjugorje, e quindi non possono essere tacciate di "prevenzione" nei confronti degli eventi che non si erano ancora verificati.
Comunque sia, sfidando le minacciose pene spirituali per le sue fonti, l'impavido Tornielli è riuscito in nell'impresa ottenere il documento originale che non era mai circolato pubblicamente, fuori dei sacri palazzi. Lo ringraziamo per questo  dono, (che risparmia a noi il rischio della scomunica) e ringraziamo le sue fonti generose e precise. Adesso, però, gli lanciamo un'altra sfida:
Carissimo Andrea, riuscirai almeno tu a procurarci gli scritti del Direttorio per la Catechesi del Cammino Neocatecumenale? (documenti che non dovrebbero essere segreti, e infatti ne è autorizzata la pubblicazione, eppure sono introvabili). 

lunedì 27 febbraio 2012

Tornielli su Medjugorje sbaglia: "non constat de supernaturalitate" è giudizio negativo.

Non volevo intervenire su queste questioni, sapete che mi tengo per principio alla larga da polemiche. Ma quando i giornalisti non controllano con precisione le loro affermazioni teologiche, per rispetto alla verità, bisogna, con delicatezza, intervenire.
Tornielli - che stimo e ammiro - ha fatto uscire un pezzo su Vatican Insider a proposito dei lavori della Commissione istituita dalla Santa Sede per il "caso Medjugorje". Trovate tutto a questo collegamento.
Il noto giornalista afferma ad un certo punto, riprendendo una errata convinzione, diffusa anche in ambienti ecclesiali:

All’inzio delle apparizioni di Medjugorje era stata costituita una commissione diocesana, la quale aveva poi passato la mano alla Conferenza episcopale della Jugoslavia, che però non era riuscita a pronunciarsi sulla soprannaturalità o meno dei fenomeni, concludendo, nel 1991, con la dichiarazione «non constat de supernaturalitate», cioè «non consta la soprannaturalità»: si tratta della classica espressione prudenziale, non essendo stati i vescovi in grado né di approvare né di bocciare, segno che se non vi erano elementi sufficienti per dire «sì», non vi erano nemmeno prove che si trattasse di una truffa come sostenuto invece dal vescovo di Mostar.

Il verdetto sospensivo, aperto a ulteriori approfondimenti, non è né «sì» né «no». Nel primo caso, infatti, la dichiarazione affermerebbe che «consta» la soprannaturalità, sancendo così il riconoscimento ufficiale. Nel secondo caso, quello negativi affermerebbe che «consta la non soprannaturalità», cioè è stato accertato che il fenomeno non è soprannaturale. 
Ma noi ci chiediamo: davvero "NON constat de supernaturalitate" è un giudizio sospeso? Davvero significa che non è accertato? O la cosa è un tantino diversa. Non rispondo io, ma lascio la parola ad un'intervista del 2008, fatta all'allora mons. Angelo Amato, segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede. Fu pubblicata da Avvenire il 9 Luglio 2008 a pag. 15 sotto il titolo Tempi e criteri per “giudicare” le apparizioni a firma di Gianni Cardinale. Potete trovare la fonte intera sul sito delle diocesi della Conferenza Episcopale Italiana (Chiesacattolica.it). Sta parlando delle norme e delle modalità generali di indagine in casi di apparizioni o visioni [in rosso i miei commenti]
Eccellenza, cosa può dirci di questo documento sul modo con cui le autorità ecclesiastiche devono comportarsi nel caso di presunte apparizioni e rivelazioni?
Il documento si intitola « Normae S. Congregationis pro doctrina fidei de modo procedendi in diudicandis praesumptis apparitionibus ac revelationisbus » . Deliberate dalla plenaria di questo dicastero del novembre 1974, papa Paolo VI le approvò il 24 febbraio 1978, e portano la data del giorno successivo. Hanno la firma dei compianti cardinale Franjo Seper e dell’arcivescovo Jean Jerome Hamer, all’epoca rispettivamente prefetto e segretario della Congregazione.... 

Ma quali sono le competenze dei vescovi e delle Conferenze episcopali riguardo questi fenomeni?

A questa domanda risponde il punto terzo delle Norme. La prima competenza spetta all’ordinario [NdR nel caso Medjugoje gli ordinari del luogo si sono espressi unanimemente contro]. Le Conferenze episcopali regionali o nazionali possono però intervenire se interpellate dall’ordinario o, sempre previo consenso del vescovo locale, se i fenomeni hanno rilevanza regionale o nazionale [Ndr: nel caso Medjugorje la Conferenza episcopale si è espressa con parere negativo]. A questo si aggiunge che la Sede apostolica può intervenire su richiesta del vescovo locale o su richiesta di un gruppo qualificato di fedeli o in ragione della giurisdizione universale del Sommo Pontefice [NdR: per il caso Medjugorje siamo a questo punto, che è come una sentenza di Cassazione, ma nel merito, e la commissione sta facendo il suo lavoro processuale per conto della Congregazione della Dottrina della Fede]. 

E la Sede apostolica interviene attraverso la Congregazione per la dottrina della fede.

Giusto, ed a questo è dedicato il quarto e ultimo punto delle Norme. In esso viene spiegato che la nostra Congregazione deve essere attenta, nel caso che intervenga su richiesta dei fedeli, che non ci siano ragioni sospette dietro, come quella di costringere l’ordinario a mutare sue legittime decisioni o approvare qualche gruppo settario. 

Alla fine di questi procedimenti, quali possono essere le prese di posizione dell’autorità?

Ci può essere l’approvazione, il constat de supernaturalitate, come ha fatto di recente il vescovo di Gap
per le apparizioni di Laus [NdR: il caso di cui si stava occupando Amato all'epoca]. Oppure la disapprovazione, il non constat de supernaturalitate, come ad esempio di non poche manifestazioni pseudomistiche. [NdR: Amato è stato chiaro, ma l'intervistatore insiste con la domanda riportata qui sotto, e Amato taglia corto:] 

Ma il «non constat de supernaturalitate» può essere considerato un giudizio attendista, rispetto a quello negativo che sarebbe il «constat de non supernaturalitate»?

Nelle Norme di cui stiamo parlando si parla solo di constat de e non constat de. Non si fa cenno al constat de non.

[Ndr: la condizione "attendista" esiste ed è spiegata al punto 2b delle Norme, dove si dice che l'autorità ecclesiastica di dovere può esprimere: "per il momento, nulla osta", ma questo, è specificato, non c'entra col giudizio sulla soprannaturalità del fenomeno in esame da parte della commissione, ma è solo una precauzione pastorale, per non soffocare la manifestazione di devozione da parte dei fedeli, dove ancora ci sia da studiare.]
Riepilogando la vicenda Medjugorje, per correggere Tornielli: dopo il grado diocesano di giudizio fortemente  negativo per quanto riguarda la soprannaturalità degli eventi e il grado della Conferenza episcopale (che si esprime con cautela "in base alle indagini eseguite finora", quindi non in modo definitivo, ma in maniera chiara "non si può affermare che si tratti di apparizioni e rivelazioni soprannaturali", che viene spiegato come: "non constat de supernaturalitate"), ora, nell'ultimo grado di giudizio, quello riservato alla Santa Sede, se venisse confermato il non constat de supernaturalitate, non sarebbe emesso un giudizio "sospensivo", ma un parere negativo. 
Non lo dico io, lo dice il Card Amato e con lui le Norme della Congregazione per la Dottrina della Fede, e in tempi non sospetti. Le Norme della Congregazione legano il "non constat" alla proibizione del culto e di altre manifestazione di devozione. 
Certo, si dirà, il Sant'Uffizio anche il 31 maggio 1923, dopo la famigerata "relazione Gemelli" per le stimmate di Padre Pio, dichiarò: "non constat de supernaturalitate" e scattarono tutte le norme repressive. Ma si sa oggi come fu fatta quell'indagine, o meglio come non fu fatta. Il problema allora fu la mancanza di approfondimento e l'emettere un giudizio affrettato. Comunque non era un giudizio "attendista", ma negativo, e Padre Pio ne prese proprio tante: il divieto di confessare e perfino di celebrare la messa. E lui obbedì. Invece i veggenti, nonostante siano stati sottoposti alle stesse dichiarazioni e gli sia stato chiesto silenzio, fin dal 1991, sappiamo cosa hanno continuato a fare in pubblico e dovunque.
A proposito dei criteri con cui giudicare i fatti, oltre ovviamente il criterio dell'assenza di errori per la fede, c'è anche i criteri negativi c) e d) che ritengono il cercare soldi in connessione con i pretesi fatti soprannaturali (l'agiatezza dei veggenti a seguito dei pellegrinaggi non è buon segno) e gli "atti immorali gravi" connessi con i soggetti dei fatti o i loro sostenitori e seguaci (si veda il caso dei frati francescani dimessi, e in particolare di Vlasic e i suoi atti osceni oltre che le sue eresie).

Dunque, per non continuare a mettere in giro "modi di dire" che non corrispondono ai documenti, ma solo ad un certa "vulgata", diffusa anche da mariologi di una certa fama:
Stando alle NORME IN VIGORE, i membri della commissione voteranno solo "constat de supernaturalite" se a favore, oppure "non constat de supernaturalitate" se contrari. Altrimenti devono chiedere, come lasciano intendere i vescovi a Zara 1991, nuove indagini e più tempo, rimandando il verdetto definitivo, ma con chiarezza indicano che - per il momento - chi volesse affermare che i fatti siano di origine soprannaturale non lo può fare.
Tutto questo non lega le mani all'istanza superiore, che può eventualmente sospendere il proprio giudizio e dire "per il momento NIHIL OBSTAT". Questo è ciò che fece il cardinal Bertone quando, nonostante il giudizio negativo del vescovo del luogo e il giudizio della commissione episcopale locale (che disse: "In base alle indagini eseguite finora non si può affermare che si tratti di apparizioni e rivelazioni soprannaturali."), affermò che si potevano comunque fare pellegrinaggi, con prudenza, se questo non significava avvalorare le apparizioni (26 maggio 1998). E disse questo in perfetta linea con il punto II,2 delle Norme della Congregazione.


Qui trovate, sul sito della diocesi di Mostar, il materiale ufficiale e le dichiarazioni delle autorità ecclesiastiche in italiano.

sabato 28 gennaio 2012

Comunione ai disabili mentali. Superare i malintesi teologici e pastorali

Qualche giorno fa un commento ad un post richiamava la nostra attenzione alla pratica - non ancora pienamente accettata da alcuni pastori - di dare la comunione eucaristica ai disabili mentali o ad altre categorie di persone che - si ritiene - non possano "capire" il sacramento, o siano incapaci di un atto di fede in proprio.
E' necessario spiegare, a preti e laici, che non c'è alcun motivo biblico o dogmatico per non comunicare i disabili mentali, come anche gli anziani attualmente privi di consapevolezza o comunque i malati a cui risultano in qualche modo danneggiate le capacità cognitive cerebrali. L'anima non è sinonimo di cervello, e fede non è sinonimo di coscienza consapevole. La devozione poi non è, in certi casi, facilmente ponderabile. 
Così si esprime autorevolmente Papa Benedetto XVI nell'esortazione apostolica del 2007 "Sacramentum Caritatis" (n. 58), sciogliendo ogni residuo dubbio:
Venga assicurata anche la comunione eucaristica, per quanto possibile, ai disabili mentali, battezzati e cresimati: essi ricevono l'Eucaristia nella fede anche della famiglia o della comunità che li accompagna.
Il "quanto possibile" si riferisce, con evidenza, ad una possibilità fisica, non mentale (per es. se riescono a deglutire e ingerire). E dopotutto non bisogna dimenticare la saggia massima, in vigore nella Chiesa, per la quale: "A ciò che gli è impossibile, nessuno è tenuto". Non si può chiedere ad una persona qualche prestazione, qualche perfezione, qualche conoscenza che gli sia totalmente preclusa al di là della sua buona volontà. E - inoltre - per quanto riguarda la stessa ricezione dell'Eucaristia, quando sia impossibile come sacramento, non è affatto escluso che venga ricevuta quanto all'effetto spirituale. 
Se, comunque, è possibile battezzare, e quindi far diventare membro di Cristo, un bambino sano o un disabile, è allo stesso modo possibile offrirgli anche gli altri sacramenti dell'iniziazione cristiana: la Cresima e l'Eucaristia, che i disabili possono ricevere "nella fede della famiglia o della comunità che li accompagna", le stesse famiglia e comunità che hanno chiesto per loro il dono del battesimo e della vita in Dio suppliscono alla devozione imperfetta o assente, (mentre per i bambini è ritenuto "conveniente" differire i sacramenti della Cresima ed Eucaristia, in modo da renderli più partecipi e coscienti del dono spirituale, attendendo la loro maturazione).

Il pregiudizio che i disabili mentali non possano proprio accedere alla comunione eucaristica, a causa del mancare dell'uso di ragione, non è affatto - come alcuni ritengono - derivato da una norma dogmatica della Chiesa.  Semmai proviene da un malinteso teologico-pastorale, tipicamente occidentale e figlio di una sensibilità divenuta, via via, troppo razionale. Il Concilio di Orange del 441, per esempio, aveva decretato con semplicità: "Amentibus quaecumque sunt pietatis, sunt conferenda.", ovvero: "ai disabili mentali si deve dare tutto ciò che riguarda la pietà" e perciò - dice l'Aquinate commentando - "si deve loro accordare l'Eucarestia che è il sacramento della pietà". Già Tommaso però distingue vari casi, con una gradazione per cui: "Si può essere privi dell'uso di ragione in due maniere. Primo, per il fatto che si possiede un debole uso di ragione: allo stesso modo che diciamo privo di vista chi ci vede poco. A costoro, per il fatto che possono concepire una qualche devozione verso l'Eucarestia, non deve negarsi questo sacramento" (III, q. 80, a. 9 co). San Tommaso rimane tuttavia del parere che chi è proprio completamente privo, fin dalla nascita, di una qualunque consapevolezza non debba essere ammesso all'Eucaristia (la quale - comunque - non sarebbe in tale caso necessaria in senso assoluto alla salvezza).
Il Catechismo ad parochos, preparato dopo il Concilio di Trento, finirà per dire in maniera precisa: "Amentibus praeterea, qui tunc a pietatis sensu alieni sunt, sacramenta dare minime oportet". Quello che conta è "tunc", quel momento. Se le persone non manifestano il senso della devozione, non conviene per nulla dare loro i sacramenti.

La questione era già iniziata con il canone XXI del Concilio Lateranense IV (1215), che decreta:
Qualsiasi fedele dell'uno o dell'altro sesso, giunto all'età di ragione, confessi fedelmente, da solo, tutti i suoi peccati al proprio parroco almeno una volta l'anno, ed esegua la penitenza che gli è stata imposta secondo le sue possibilità; riceva anche con riverenza, almeno a Pasqua, il sacramento dell'Eucarestia...
Confessione e comunione obbligatoria, almeno una volta l'anno, per coloro che sono giunti all'uso di ragione.
Vedete bene che questo canone segna il minimo della pratica, cercando di rivitalizzare la frequenza ai sacramenti, all'epoca troppo disattesi. Stabilisce chi siano coloro che vi si devono assoggettare per obbligo. Ma è un canone disciplinare, di tenore simile alle norme odierne che indicano l'età massima per essere obbligati al digiuno. Raggiunti i 60 anni non è che sia vietato digiunare, ma non è più considerato un dovere obbligante in coscienza. E' possibile farlo, anzi è cosa buona farlo, sebbene non sia strettamente dovuto.

Lo stesso principio può essere applicato nel caso della comunione eucaristica, come ci mostra la pratica della chiesa antica e medievale, e la continua pratica - fino ad oggi - di parecchie chiese orientali, ortodosse e in alcuni casi cattoliche. Mi riferisco all'uso di battezzare, cresimare e comunicare nella stessa celebrazione i bambini piccoli. Non può essere un abuso dare la comunione ai bambini, perchè sono esseri umani, battezzati e capaci di ricevere la grazia di Dio come dono, anche se non capiscono. E il differire la comunione dei fanciulli fino all'età di ragione non è da intendersi come un precetto divino, ma una legge ecclesiastica, una legge di buon senso certo, ma non assoluta. Si cita, infatti, sempre questo canone del Codice di Diritto Canonico:
Can. 913 - §1. Per poter amministrare la santissima Eucaristia ai fanciulli, si richiede che essi posseggano una sufficiente conoscenza e una accurata preparazione, così da percepire, secondo la loro capacità, il mistero di Cristo ed essere in grado di assumere con fede e devozione il Corpo del Signore.
§2. Tuttavia ai fanciulli che si trovino in pericolo di morte la santissima Eucaristia può essere amministrata se possono distinguere il Corpo di Cristo dal cibo comune e ricevere con riverenza la comunione.
Tuttavia si omette spesso di citare il canone precedente, molto più importante e fondamentale riferimento per la nostra questione. Esso recita
Can. 912 - Ogni battezzato, il quale non ne abbia la proibizione dal diritto, può e deve essere ammesso alla sacra comunione.
La proibizione del diritto riguarda le censure derivanti da delitti o l'astenersi dalla comunione per i peccati. Un disabile dunque, può e deve ricevere il Corpo del Signore, anche nei casi in non si possa valutare o quantificare dall'esterno la sua comprensione, fede o devozione, per il semplice fatto di essere cristiano e di aver diritto ai sacramenti, secondo la sua condizione. Solo il peccato può tenere lontano qualcuno da Cristo. Non certo il perfetto funzionamento dei suoi organi, fosse pure il cervello.
C'è, infatti, chi forse non potrà mai arrivare a comprendere ciò va a ricevere. Ma è questo un motivo sufficiente per negare di ricevere "Colui che non si può comprendere"? E chi di noi può quantificare tale comprensione e discernimento? Chi può sapere quanta "devozione" c'è in un'anima, anche se fatica ad esprimersi per mezzo del corpo?
Si sa bene, per analogia, che l'intenzione di San Pio X nell'abbassare l'età per la Prima Comunione andava in questo senso: "E’ meglio che i fanciulli ricevano Gesù quando hanno ancora il cuore puro"; "far entrare Gesù nel cuore dei bambini prima che vi entri satana"- soleva dire il santo Papa. Per questo il 10 agosto 1910 emanò il decreto Quam Singulari con il quale, riferisce un testimone: "rimossi gli ostacoli di antiche consuetudini e ripristinata la sana disciplina degli antichi, ordinò che i bambini fossero ammessi alla Prima Comunione al settimo anno di età". E' chiaro che il bambino: "dovrà in seguito venire imparando il catechismo intero, in modo proporzionato alle forze della sua intelligenza" (Quam singulari). Tutto è proporzionato alla capacità e all'età. Ma sempre in senso di estensione, non di restrizione.
Il canone 912 ricordava: "Ogni battezzato". E' un'espressione inclusiva e larga: vuol dire proprio tutti quelli che sono stati giudicati ammissibili al battesimo. 
In questo caso, dunque, non si può mai sbagliare in eccesso, mentre spesso si può sbagliare in rigidità, con conseguenze di sofferenza, esclusione e ghettizzazione incomprensibili da un punto di vista umano, teologico e genuinamente tradizionale. Dobbiamo ribadire e sottolineare tutto questo, perché purtroppo c'è ancora chi ha perfino dei dubbi nell'ammettere persone portatrici della sindrome di Down alla comunione eucaristica.
Va ricordato infine che è una radicata e sempre risorgente mentalità giansenistica quella che aveva dissuaso i cristiani dalla pratica eucaristica assidua e aveva spostato in avanti l'età della comunione, quasi che questa fosse il coronamento del cammino verso la perfezione cristiana, piuttosto che la via per raggiungerla, "un premio e non un farmaco all'umana fralezza" - scrive San Pio X. E le umane fragilità e debolezze - quelle, beninteso, non connesse a colpa - sono molte e di vari tipi.

Per approfondire, si può leggere questa sintesi: L’eucaristia ed il cammino di catechesi dei disabili, di H. Bissonnier   e questa risposta equilibrata apparsa su Famiglia Cristiana. Molto precisa anche la riflessione del teologo morale Luigi Lorenzetti a cui vi indirizzo.

martedì 17 gennaio 2012

Rapporto dell'Agenzia FIDES sulla drammatica situazione dei cristiani in Pakistan

"Fermate il massacro di cristiani innocenti", dice il cartello dei pakistani in protesta
Prima di leggere l'articolo, ci invito a riflettere e ricordare i principi fondamentali dell'indifferenza occidentale verso il massacro di indifesi cristiani  nei paesi in cui sono minoranza:
a) I cristiani non sono ebrei, quindi non è antisemitismo perseguitarli, si può far finta di non vedere.
b) E' colpa dei cristiani se non se vanno dalle loro case, dove abitano da secoli prima dell'arrivo dei musulmani. Potrebbero esser felici altrove.
c) Sicuramente non è odio religioso che spinge a queste violenze. Sembra, ma ci deve essere sotto un'altra valida spiegazione. Non si può pensare che oggi si uccida per la religione.


Aggiungete pure voi le altre "scuse" per non sentire e non sapere niente della cristianofobia (convenienza politica, petrolio....)


ASIA/PAKISTAN - Oltre 160 incriminati e 9 uccisi per “blasfemia” nel 2011; 1.800 ragazze cristiane e indù convertite a forza all’islam

Lahore (Agenzia Fides) – La controversa legge sulla blasfemia continua a mietere vittime in Pakistan, mentre le minoranze religiose soffrono per l’estremismo dilagante. Nel 2011, a causa della “legge nera” (composta dagli articoli 295b e 295c del Codice Penale), almeno 161 persone sono state incriminate e 9 uccise con esecuzioni extragiudiziali, vittime di accuse di blasfemia. Tali accuse, ha detto di recente un avvocato musulmano, anonimo per motivi di sicurezza, “sono false nel 95% dei casi”.
Secondo un Rapporto inviato all’Agenzia Fides dall’Asian Human Rights Commission, Ong che monitora i diritti umani nel continente, “il Pakistan ha fallito nel garantire il rispetto dei diritti umani al suo popolo”. La Commissione ha documentato nel 2011 l’uccisione di 18 difensori dei diritti umani e di 16 giornalisti, impegnati in un’opera di denuncia dei mali della società, della corruzione e dell’estremismo islamico.
San Shahbaz Bhatti
Il 2011 ha registrato l'uccisione di personalità di alto profilo, come il governatore del Punjab, Salman Taseer, e il Ministro federale degli affari delle minoranze, Shabhaz Bhatti, “omicidi compiuti da gruppi estremisti religiosi infiltrati nelle forze dell'ordine” nota la Commissione. “Lo stato ha giocato un ruolo ambiguo per placare l'estremismo religioso ed è rimasto muto spettatore di tali omicidi” si sottolinea. “Questa inettitudine del governo – prosegue il testo – ha favorito la conversione forzata all'Islam di ragazze provenienti da gruppi religiosi minoritari: in totale, nel 2011, circa 1.800 ragazze, fra indù e cristiane, sono state costrette a convertirsi all'islam, con mezzi come il rapimento e lo stupro”.
Il Rapporto, ricordando i 161 incriminati e 9 uccisi per “blasfemia”, rileva che “il governo non ha fatto alcun progresso sulla draconiana legge sulla blasfemia, che è costata molte vite”. “Le autorità – si afferma – hanno assunto, segretamente, un atteggiamento paternalistico verso i gruppi militanti. I tribunali hanno dimostrato di essere amici dei militanti e dei terroristi. In molti casi i terroristi sono stati rilasciati dai tribunali, con il pretesto di lacune formali o procedurali”. Il testo cita anche centinaia di morti per “delitto d’onore”, l’aumento di violenze settarie a Karachi (1.800 morti nel 2011) e nel Beluchistan (225 morti, oltre 6.000 dispersi).
La Commissione critica anche l’assenza di una riforma del sistema giudiziario penale. L'attuale sistema di giustizia penale esiste parallelamente alle leggi della Sharia: “Lo Stato di diritto si è deteriorato a causa di questo sistema” conclude. (PA) (Agenzia Fides 16/1/2012)

lunedì 16 gennaio 2012

Neocatecumenali & liturgie: Magister rincara la dose


Un paio di giorni fa il grande vaticanista dell'Espresso era uscito con un pezzo che ha scatenato l' "ira di Dio" tra le comunità neocatecumenali di mezzo mondo. Oggi Magister rincara la dose, e torna all'attacco. Potete leggere qui la sua requisitoria, dove si difende dai tanti attacchi che avrà certo subito in questi giorni.
D'altra parte, anche nel nostro piccolo, non si vede spesso un post che attiri tanti commenti come quello dedicato al problema dell'adattamento autonomo e autarchico della liturgia neocatecumenale. Alcuni non li ho potuti pubblicare: solidarizzo con Magister e affermo che l'anonimato dei commenti fa dire cose - diciamo - sconvenienti, sia a chi difende sia a chi controbatte. 
Intanto leggete Settimo cielo, poi riflettiamo su alcune domande.

1) Come è possibile che una FONDAZIONE, in questo caso un "insieme di beni spirituali" (Statuto, art 1 §3, nota 3), non di persone, possa essere soggetto di una liturgia propria o perfino di un indulto? Questo ce lo devono spiegare i canonisti. Molti, anche fra i neocatecumenali, non si rendono conto che quello che è approvato è "il cammino", non le persone che lo frequentano. Mi spiego. Il neocatecumenato, per volere dei fondatori, non è un'associazione di persone nella Chiesa, non è una confraternita, non è un gruppo religioso. Nossignore. E' l'insieme di beni spirituali (CIC canone 115), cioè il cammino catechetico stesso, gestito dagli amministratori di tale Fondazione che sono le Equipes dei vari livelli. I beneficiari dei servizi catechetici di questa fondazione si incontrano in comunità. Ma non sono esse soggetto di diritti nella chiesa, quanto piuttosto le singole persone che utilizzano il servizio della Fondazione di beni spirituali che è il Neocatecumenato, sotto l'assoluta giurisdizione dei vescovi del luogo e dei loro delegati che sono i parroci. Le comunità neocatecumenali in quanto tali hanno la stessa rilevanza, nella chiesa, di una classe di catechismo. Sia chiaro. Non sono un ente o una persona per il Diritto canonico, per esplicito volere dei fondatori. 

2) Passiamo ad un'altra questione. Per volere del Concilio Vaticano II, in SC 22 troviamo che la prima norma che presiede al modo di procedere nella riforma della liturgia dice:

L'ordinamento liturgico compete alla gerarchia
  1. Regolare la sacra liturgia compete unicamente all'autorità della Chiesa, la quale risiede nella Sede apostolica e, a norma del diritto, nel vescovo. [quindi una duplice autorità: universale, la Santa Sede, locale , con compiti di controllo, il vescovo del luogo]
  2. In base ai poteri concessi dal diritto, regolare la liturgia spetta, entro limiti determinati [traduzioni, adattamenti nazionali...], anche alle competenti assemblee episcopali territoriali di vario genere legittimamente costituite [terza autorità, distinta dalle altre due perchè. come si sa, le conferenze episcopali non sono "di diritto divino", come invece il ministero petrino e quello episcopale].
  3. Di conseguenza assolutamente nessun altro, anche se sacerdote, osi, di sua iniziativa, aggiungere, togliere o mutare alcunché in materia liturgica. [non ci sono altre autorità competenti in materia, nè i presbiteri (come amano dire i neocatecumali), nè tantomeno laici ispirati o partcicolarmente dotti ed eruditi, nemmeno le Università pontificie o gli Istituti di Liturgia.]
Ma allora ci chiediamo: chi ha introdotto certe modifiche e adattamenti alle liturgie neocatecumenali? Chi ha deciso che non si deve dire il Gloria o il Credo fino a un certo "passaggio"? Chi ha inventato la distinzione bizantina fra "comunione e manducazione" per inficiare la chiara volontà del Messale e dell'Istruzione Redemptionis Sacramentum 92? Chi ha deciso che inginocchiarsi alla consacrazione è contro il rispetto per il giorno del Signore, il giorno della Risurrezione? (e anche se si volesse interpretare in questo modo fantasioso il concilio di Nicea, perchè non inginocchiarsi almeno nelle messe feriali da lunedì a sabato mattina??).
Tante domande rimangono aperte. Ed è meglio non addentrarsi troppo. 

Rimane poi l'ultima, il grande quesito: come è possibile che un Direttorio per la catechesi approvato "per la pubblicazione" dalla Santa Sede, a quasi un anno dall'approvazione tanto sbandierata (vedi qui), non sia neppure pubblicato (=fatto conoscere, reso pubblico) in internet e venga tenuto segreto? Tutti e 13 i volumi sono secretati, ne conosciamo solo i titoli, come si desumono dal decreto di approvazione.
Io l'ho chiesto, l'ho cercato e proprio non ho avuto fortuna. Se qualcuno fosse così gentile da rispondere al mio appello gli sarei grato. Altrimenti c'è da pensare e vien pure da sospettare.
Come è possibile, d'altra parte, che un vescovo tolleri di far entrare nel suo territorio un gruppo che proclama un Vangelo di cui non deve rendere conto al pastore proprio della Diocesi? Eppure l'art. 5 degli Statuti recita: "Il Neocatecumenato è uno strumento al servizio dei Vescovi per la riscoperta dell’iniziazione cristiana da parte degli adulti battezzati". Uno strumento di cui i vescovi devono fidarsi a scatola chiusa? Come è possibile che io, se fossi parroco, non debba ricevere una copia di tale Direttorio, per informarmi e magari armonizzare la catechesi anche della parrocchia intera su di esso, visto che è così fatto bene. Perchè privare la comunità cristiana di un bene spirituale? Non c'è niente di nascosto che non debba essere rivelato. Noi siamo la Chiesa Cattolica: la storiella della disciplina dell'arcano, nel 2012,  la possono raccontare a qualcun altro... Se il Cammino fa parte della Chiesa, a richiesta del rappresentante ordinato della Chiesa locale deve consegnare e rendere pubblico il Direttorio. Altrimenti fanno bene i vescovi a non "avvalersi" di un tale strumento, visto che possono usarlo o meno a loro massima discrezione, come dicono gli Statuti approvati!

lunedì 9 gennaio 2012

Verso la settimana di preghiera per l'unità dei Cristiani: informazione e formazione per i sacerdoti

Chi vive la sua fede o esercita il ministero sacerdotale presso una parrocchia di città o un santuario, soprattutto in quelli più frequentati, sa bene quanti fedeli ortodossi, in particolare ucraini e romeni, vengano in chiesa, a pregare, a chiedere una benedizione dal sacerdote, e sempre più spesso a cercare i sacramenti della Confessione e della Comunione.
Non stiamo parlano degli orientali cattolici, che ancor oggi - pure fra il clero - vengono confusi con gli ortodossi - a motivo del loro rito pressochè identico, ma dei non-cattolici, ovvero di quei cristiani, in maggioranza dall'Est Europa o dal Medio Oriente, non in piena comunione con la Chiesa Cattolica. 

Come deve regolarsi il singolo prete? Che cosa può/non può fare e che consigli deve dare? Qual è la prassi per i matrimoni misti con ortodossi? E se viene a confessarsi un ortodosso, come devo comportami? Tante domande che esigono riflessioni e risposte adeguate, per non essere né eccessivamente faciloni, né eccessivamente stretti, tanto da dimenticare che "la suprema legge della Chiesa è la salvezza delle anime". Da due anni è uscito un utilissimo vademecum della CEI, dedicato proprio a questi problemi ecumenici "pratici", dettati dalla mobilità umana e dall'immigrazione nel nostro Paese. Documento che è passato in silenzio e non è stato, probabilmente, ancora valorizzato in pieno.
Ve lo propongo, cercando di divulgarlo tra i sacerdoti, sicuro che la lettura di questo vademecum sarà di grande aiuto per impostare su più solide basi teologiche e canoniche il rapporto di cura pastorale verso gli ortodossi che frequentano le nostre chiese.

Potete sfogliarlo qui sotto o scaricarlo a questo link: VADEMECUM PER LA PASTORALE DELLE PARROCCHIE CATTOLICHE VERSO GLI ORIENTALI NON CATTOLICI