Un anonimo lettore, manda un apparentemente dotto commento che dobbiamo smontare - per solo amore di verità -, in quanto rivela la sottile mentalità farisaica di chi vuole giocare con il diritto, sollevando questioni formali, senza tener conto delle particolarità del diritto canonico, il quale si interessa del bene delle anime, non - in primo luogo - di cavilli da giureconsulti (non sempre ben informati...). Io, certo, non pretendo di essere un esperto di diritto, ma chi ha mandato il suo commento non ha neppure lui un'invidiabile conoscenza di ciò di cui parla, per usare un eufemismo. E comunque, da vari macroscopici indizi, il commentatore mostra di prendere granchi grandi come case. Per essere gentili. Iniziamo il vaglio.
1) Il commento si riferisce a questo post, che dovreste utilmente rileggere:
2) Il testo del commento inviato dice:
Forse, caro Fr A.R., dovrebbe considerare meglio cosa si intende nel diritto (in generale, ma anche nel diritto canonico) col termine "pubblicazione". Il diritto, come tutte le scienze ha un linguaggio tecnico se si ignora il quale si rischia di incorrere in errori e confusione. Pubblicare in linguaggio giuridico non si riferisce ad un atto materiale di stampa, ma ad una consegna nelle mani di un organo pubblico, il quale garantisca che il testo non sia modificato senza autorizzazione e che il testo non sia occultato. E’ solo l’organo pubblico che garantisce ciò, e non l’edizione, che è un fatto privato e può contenere refusi, alterazioni, o semplicemente essere oggetto di riedizione. In questo caso per pubblicazione si intende il deposito del testo già approvato presso gli archivi della Santa Sede. Vada in Vaticano e chieda di prenderne visione. La decisione di concederglielo o meno non è in mano ai NC ma alla Santa Sede, e da parte loro con la consegna alla Biblioteca Vaticana la disponibilità al pubblico è pienamente effettuata. La “pubblicazione” come accordo commerciale con un editore per realizzare un testo a stampa acquistabile in libreria non è un obbligo per nessuno, ed è un fatto privato non “pubblico".
La messa a disposizione tramite l’organo pubblico non vuol dire che si debba metterle il testo su un piatto d’argento, affinchè lei lo esamini e giudichi se è cattolico. Questo lo hanno già fatto coloro che ne hanno l’autorità. Pertanto lei può chiederne una copia o prenderne visione andando in Vaticano, e sarà poi l’organo pubblico a determinare se e come farglielo consultare. Quel testo non appartiene più nè ai NC, nè a lei o a me. Quel testo è un atto della Chiesa, perchè è lo Statuto di un associazione PUBBLICA di fedeli su cui la Santa Sede ha messo il suo sigillo.
Grazie per l'ospitalità. :)
3) L'anonimo commentatore in buona fede, probabilmente più esperto di diritto commerciale che di diritto della Santa Chiesa, commette vari e gravi errori, che ora esporremo (ed essendo alquanto comuni cerchiamo di correggerli):
a) Il Cammino Neocatecumenale non è e non ha mai voluto essere una ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI, come asserito dall'anonimo. E qui si vede che lo scrivente non ne fa parte, o è un "novizio". Quante volte deve ripeterlo il povero Kiko che non vuole sentir parlare per il Cammino di "Associazione"?
E infatti il Cammino Neocatecumenale, dicono gli Statuti, è una Fondazione di religione e di Culto (basta leggere la nota 3 dell'art 1 §3).
b) Il caro commentatore non si accorge però di che cosa si sta esattamente parlando nell'articolo che commenta e di quale documento si discuta nel post. Non si tratta, come egli afferma nel concludere la sua filippica, dello STATUTO del movimento (il quale è stato pubblicato, divulgato, ciclostilato e può essere trovato anche qua), ma del Direttorio per la Catechesi del Cammino Neocatecumenale (se il giurista-commentatore non ha colto la differenza tra l'uno e l'altro documento, lascio ai lettori l'ardua sentenza....). Comunque sia continuiamo nel merito.
c) Nel linguaggio ecclesiale un testo viene "approvato PER la pubblicazione", e questo non coincide con il linguaggio del diritto civile (o diritto "in generale" come dice l'amico) che prevede il deposito di statuti o altri regolamenti di aziende per darne la necessaria pubblicità, cioè perché non venga occultato. Quest'ultima è una precauzione necessaria in altri ambiti. Nessuno, infatti, può o vuole occultare la dottrina della Chiesa o il vangelo; anzi devono essere annunciati ad ogni creatura per comando di Cristo! La Chiesa, però, volendo tutelare i fedeli da opinioni eventualmente non conformi alla dottrina cattolica, prevede che i testi che trattano di fede e morale, prima di essere divulgati, usati pubblicamente, in forma scritta (stampata o meno, non importa il supporto) vengano vagliati e approvati. Tanto più un documento che si propone di essere un DIRETTORIO PER LA CATECHESI, cioè di un testo di riferimento per l'insegnamento della fede. Dice il Diritto canonico in maniera generale:
Can. 823 - § 1. Perché sia conservata l'integrità della verità della fede e dei costumi, i pastori della Chiesa hanno il dovere e il diritto di vigilare che non si arrechi danno alla fede e ai costumi dei fedeli con gli scritti o con l'uso degli strumenti di comunicazione sociale; parimenti di esigere che vengano sottoposti al proprio giudizio prima della pubblicazione gli scritti dei fedeli che toccano la fede o i costumi; e altresì di riprovare gli scritti che portino danno alla retta fede o ai buoni costumi.§ 2. Il dovere e il diritto, di cui al § 1, competono ai Vescovi, sia singolarmente sia riuniti nei concili particolari o nelle Conferenze Episcopali nei riguardi dei fedeli alla loro cura affidati, d'altro lato competono alla suprema autorità della Chiesa nei riguardi di tutto il popolo di Dio.
Per quanto poi riguarda il nostro caso, il decreto di approvazione del Direttorio Catechetico si riferisce ad esso come a "sussidio valido e vincolante per le catechesi del Cammino Neocatecumenale" (vedi qui). Perciò ad esso si applica il seguente canone che si riferisce a "scritti pertinenti all'istruzione catechetica":
Can. 827 - § 1. I catechismi come pure gli altri scritti pertinenti all'istruzione catechetica o le loro versioni, per essere pubblicati, devono avere l'approvazione dell'Ordinario del luogo, fermo restando il disposto del can. 775, § 2.§ 2. Qualora non siano stati pubblicati con l'approvazione della competente autorità ecclesiastica o da essa successivamente approvati, nelle scuole, sia elementari sia medie sia superiori, non possono essere adottati come testi-base dell'insegnamento i libri che toccano questioni concernenti la sacra Scrittura, la teologia, il diritto canonico, la storia ecclesiastica e le discipline religiose o morali.§ 3. Si raccomanda che i libri che trattano le materie di cui al § 2, sebbene non siano adoperati come testi d'insegnamento, e parimenti gli scritti in cui ci sono elementi che riguardano in modo peculiare la religione o l'onestà dei costumi, vengano sottoposti al giudizio dell'Ordinario del luogo.§ 4. Nelle chiese o negli oratori non si possono esporre, vendere o dare libri o altri scritti che trattano di questioni di religione o di costumi, se non sono stati pubblicati con licenza della competente autorità ecclesiastica o da questa successivamente approvati.
Ovviamente trattandosi di un testo di catechesi destinato virtualmente a tutto il popolo di Dio non è approvato da un Ordinario di qualche luogo, ma dalla Santa Sede. Se un parroco scrive un catechismo per la sua parrocchia (e può farlo) ha bisogno dell'approvazione, se Kiko scrive un direttorio catechistico per i neocatecumenali ha bisogno dell'approvazione. E si ritiene che sia il parroco che Kiko non intendano tenere in un cassetto o nel chiuso di polverosi scaffali un'unica copia del loro testo che con tanta fatica hanno composto. O sbaglio?
4) Come si può ampiamente costatare, nel vocabolario del Diritto della Chiesa pubblicare vuol proprio dire "rendere pubblico", divulgare con lo scritto - in questo caso -, perché non si tratta di semplici documenti che riguardano il funzionamento interno di una associazione, ma di testi destinati - per loro stessa natura - a diventare predicazione pubblica, fatta a nome della Chiesa, e devono perciò essere diffusi e dati in mano a quanti dovranno usarli in maniera "vincolante".
5) Inoltre, proprio per evitare gli errori materiali che l'anonimo commentatore paventa, la Chiesa prevede che prima di tutto vengano approvati gli scritti per la pubblicazione, poi, se di essi vengono fatte nuove edizioni o traduzioni, anche queste, di volta in volta, siano controllate e approvate singolarmente. La prudenza non è mai troppa:
Can. 829 - L'approvazione o la licenza di pubblicare un'opera ha valore per il testo originale, non però per le sue nuove edizioni o traduzioni.
6) Il commentatore sornione e ironico afferma poi: "La messa a disposizione tramite l’organo pubblico non vuol dire che si debba metterle il testo su un piatto d’argento, affinchè lei lo esamini e giudichi se è cattolico". E io rispondo: non pretendo di avere il testo su un piatto d'argento, e tantomeno ritengo di dover giudicare "se è cattolico". Il problema è che questo testo è destinato alla catechesi (cioè per sua natura è un testo che pretende di essere reso pubblico in qualche forma) e io, come presbitero o parroco o vescovo, ho il dovere di controllare che ciò che viene detto corrisponda al testo approvato. Se per caso sorgono dubbi o ambiguità a chi pensa si rivolgeranno i fedeli per avere un chiarimento? Ma se non ho accesso al sussidio, come posso svolgere il compito che mi è stato affidato dall'Autorità ecclesiastica, al quale mi sono assogettato dal giorno della sacra ordinazione e del quale dovrò render conto a Dio?
7) Personalmente ritengo che il ritardo nella pubblicazione si sia verificato solo a causa dell'iter che è stato seguito per far approvare in maniera specifica, dalla Congregazione per il Culto Divino, le "celebrazioni" particolari del Movimento, mentre il resto del testo è approvato dal Pontificio Consiglio per i Laici su mandato della Congregazione della Dottrina della Fede. Adesso, dopo l'ultima approvazione di qualche mese fa, non dovrebbero esserci più ostacoli al "rendere pubblico" un testo per la catechesi che la Chiesa ha con tanto impegno fornito del proprio sigillo di approvazione.
8) Mi pare di aver ampiamente risposto all'anonimo che deve informasi meglio sul peculiare gergo del diritto ecclesiale, soprattutto per quello che riguarda la "Funzione di insegnare nella Chiesa", il cosiddetto "munus docendi", che - per quanto ne so - non mi sembra abbia paralleli nel diritto pubblico o privato che sia. Perciò sostenere che: "Pubblicare in linguaggio giuridico non si riferisce ad un atto materiale di stampa, ma ad una consegna nelle mani di un organo pubblico" potrà anche valere in altro ambito (perfino nel diritto canonico, per esempio quando si parla di fare le "pubblicazioni per il matrimonio", dove non si intende ovviamente "stampare il libretto della liturgia di nozze"!), ma non ha lo stesso significato quando si tratta di predicazione e di catechesi e di pubblicazioni che hanno per oggetto la fede e la morale.
9) Aspettiamo, quindi, fiduciosi, di poter prima o poi vedere diffuso in ogni forma - come merita - il testo del Direttorio Catechetico che non è - lo ricordo ancora - destinato solo ad un movimento o una associazione come un regolamento interno, ma a tutti i fedeli (e anche a quelli che vogliono diventare fedeli), compresi i pastori.












