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venerdì 11 aprile 2008

Un articolo in via di elaborazione

Carissimi lettori, vi chiedo qualche commento e correzione a questa bozza di articolo che sto elaborando. Visto che mi fido del vostro parere, mi fido anche che non me lo "freghiate" prima che sia integrato, corretto e limato. Ciao.

La celebrazione dell’Eucaristia e le scelte possibili del singolo presbitero. Implicazioni ecclesiologiche.

Diceva il buon Sant’Agostino, ripreso da parecchi Padri antichi: “In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas”, nelle cose essenziali ci vuole unità, nelle cose dubbie e discutibili: libertà, in tutto: carità.
La santa madre Chiesa, nella sua saggezza, ha sempre seguito questa norma – di grande buon senso – che garantisce quel cattolico “et, et”, caratteristica di una chiesa che solo nelle strette necessità ricorre all’ “aut, aut”.
Nelle questioni della liturgia, e della teologia che sottosta a molte scelte liturgiche, bisogna rispolverare questa saggia ammonizione agostiniana, perché dopo il tempo della assoluta creatività ed inventiva postconciliare, non ci troviamo ad affrontare ora, da parte di coloro che promuovevano la massima libertà e cambiamento, un atteggiamento di nuovo dogmatismo che impedisca a coloro che desiderano fare scelte possibili e ugualmente buone - ma diverse dai desideri e dalle ideologie di costoro – di compiere con libertà ciò che hanno in animo di fare.
Il primo evidente riferimento è la situazione e i dibattiti infuocati sviluppatisi dopo la promulgazione del motu proprio “Summorum Pontificum”, con cui papa Benedetto XVI permetteva un uso straordinario più largo, del messale del Beato Giovanni XXIII, dichiarandolo “mai abrogato”.
Levate di scudi e urla sdegnate da parte di liturgisti, pastori e pensatori che vedevano in questa concessione di libertà di culto ogni genere di nefasti presagi per la chiesa in via di completa involuzione!
Stranamente non si sono mai accorti degli abusi aberranti che da 40 anni si compiono in nome della libertà di adattare la celebrazione ai propri gusti o ai propri gruppi. Ma senza arrivare ai casi estremi suscitati dall’allargamento dell’uso antico, possiamo vedere che nella coscienza attuale di molti pastori, è oggi perfettamente lecito celebrare in qualunque modo tranne quello che la chiesa propone come normale e normativo. Sembra quasi che il motto sia “nelle cose necessarie, disubbidienza, in tutto libertà, a chi vuole seguire ciò che afferma la chiesa dai del retrogrado e non fornire neanche spiegazioni, perché non le merita chi non ha abbastanza fantasia per inventarsi la sua celebrazione”.

Non è raro, trovandosi fra sacerdoti, vedere come non solo le scritte in rosso dei messali vengano oggi liberamente interpretate, ma anche la parte in nero, i testi da pronunciare, sia molte volte allegramente mutata, secondo che spira l’ispirazione del momento. Ma queste sarebbero proprio le famose “cose essenziali” in cui è da richiedere unità e uniformità.

Invece ci si sente altre volte rinfacciare di essere “preconciliari” o “tridentini”, quando semplicemente si cerca di andare nella linea del Concilio Vaticano II (conosciuto sui testi accessibili a tutti, non “nello spirito” degli iniziati), dei principi e norme del messale, recentemente riveduti e corretti, e del magistero universale, che non mi pare disdicevole ascoltare e cercare – almeno dove non è eccessivamente oneroso– di mettere in pratica.

Finchè c’è rispetto non ci sono problemi, molto spesso siamo nel campo dell’opzionale. Ma appunto l’opzione tua non deve venire a impedire l’opzione mia, quando è altrettanto sostenibile, non contraria alla fede né alla morale, e semplicemente diversa da quella che tu propugni.

Facciamo adesso un paio di esempi tratti da recenti discussioni, per aiutare altri confratelli sacerdoti ad avere una visione meno ristretta (e meno “per sentito dire) su temi delicati quali la celebrazione della messa “sine populo”, la concelebrazione, la celebrazione in lingua latina.

Il fatto che “si è sempre fatto così” negli ultimi 30 anni, non significa che si “deve” solo fare così. Inoltre, come si dice, “l’apparenza inganna”: cioè che si vede più di fraquente, non è detto che sia l’unica o la cosa migliore in assoluto da fare.
Diamo uno sguardo teologico, liturgico e canonistico alle questioni, per non finire nel “a me mi pare”…

Veniamo dunque al primo problema: «La Messa è valida e degna di essere celebrata anche senza l’assistenza dei fedeli? Ovvero, quelle che il Messale Romano di Paolo VI chiama “messe senza il popolo”, sono solo un caso estremo, o possono avere anche oggi una loro giustificazione teologica e liturgica?»

La validità di tali celebrazioni è normalmente ammessa tra i cattolici, anche se ci sono aberrazioni protestantizzanti di singoli o gruppi neo-modernisti, che vorrebbero escluderle del tutto, fondandosi pretestuosamente sull’indole pubblica e sociale del Sacrificio Eucaristico. Ma noi cattolici - finora - crediamo che l’Eucaristia è celebrata sempre da Cristo, unico vero mediatore presso il Padre, che, avendo istituito la liturgia sacrificale e il sacerdozio gerarchico, si serve dei suoi ministeri operanti per sua virtù e per suo nome perché tutti possano godere i frutti della Passione redentrice.
Il Sacerdote, dunque, non celebra assolutamente nè in nome del popolo (quasi che questo gliene conferisca il potere - che, al contrario, gli è comunicato direttamente dal Cristo - ) né evidentemente offre il sacrificio “al” popolo, ma “al” Padre. Anzi il sacerdote rappresentando Cristo, rappresenta anche il popolo. Egli è il punto di incontro fra Dio e il suo popolo, a immagine di Cristo a cui è sacramentalmente assimilato. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci spiega che:

1552 Il sacerdozio ministeriale non ha solamente il compito di rappresentare Cristo – Capo della Chiesa – di fronte all'assemblea dei fedeli; esso agisce anche a nome di tutta la Chiesa allorché presenta a Dio la preghiera della Chiesa e soprattutto quando offre il sacrificio eucaristico.
1553 «A nome di tutta la Chiesa». Ciò non significa che i sacerdoti siano i delegati della comunità. La preghiera e l'offerta della Chiesa sono inseparabili dalla preghiera e dall'offerta di Cristo, suo Capo. È sempre il culto di Cristo nella sua Chiesa e per mezzo di essa. È tutta la Chiesa, corpo di Cristo, che prega e si offre, per lui, con lui e in lui nell'unità dello Spirito Santo, a Dio Padre. Tutto il corpo, Capo e membra, prega e si offre; per questo coloro che, nel corpo, sono suoi ministri in senso proprio, vengono chiamati ministri non solo di Cristo, ma anche della Chiesa. Proprio perché rappresenta Cristo, il sacerdozio ministeriale può rappresentare la Chiesa.


Perciò il ministro, impersonando il Mediatore universale, non celebra mai una messa privata o, peggio, non valida perché separata dal popolo che è la Chiesa. Ogni messa celebrata da un sacerdote è per ciò stesso offerta dalla Chiesa intera, per suo tramite, al Padre, in memoria vivente del sacrificio del Figlio che si rende presente per mezzo dello Spirito Santo.

Lo affermava già chiaramente Pio XII nella Mediator Dei:
Ogni volta che il Sacerdote ripete ciò che fece il Divin Redentore nell’ultima cena, il sacrificio è realmente consumato, ed esso ha sempre e dovunque, necessariamente per la sua intrinseca natura, una funzione pubblica e sociale in quanto l’offerente agisce a nome di Cristo e dei cristiani dei quali il Divin Redentore è Capo, e l’offre a Dio per la Santa Chiesa Cattolica e per i vivi e i defunti.
E ciò si verifica certamente sia che vi assistono i fedeli ... sia che non vi assistano, non essendo in nessun modo richiesto che il popolo ratifichi ciò che fa il Suo ministro (n° 79).


Ciò non significa certo che i fedeli non devono partecipare alla messa! Anzi! Significa che il sacerdote che non deve celebrare nell’orario per i fedeli che vengono in chiesa, può tranquillamente celebrare la messa quando e come lo ritiene più opportuno. Ma Pio XII è preconciliare…

Tutto questo è però pacificamente fissato nel 1983 nel Codice di Diritto canonico che riafferma, nel canone 902, che i sacerdoti possono celebrare la S. Messa in modo individuale.
A meno che l'utilità dei fedeli non richieda o non consigli diversamente, i sacerdoti possono concelebrare l'Eucaristia, rimanendo tuttavia intatta per i singoli la libertà di celebrarla in modo individuale, non però nello stesso tempo nel quale nella medesima chiesa o oratorio si tiene la concelebrazione.
E più chiaramente nel canone 904 recita:
Memori che nel mistero del Sacrificio eucaristico viene esercitata ininterrottamente l'opera della redenzione, i sacerdoti celebrino frequentemente; anzi se ne raccomanda caldamente la celebrazione quotidiana, la quale, anche quando non si possa avere la presenza dei fedeli, è sempre un atto di Cristo e della Chiesa, nel quale i sacerdoti adempiono il loro principale compito.

Questa norma rimane valida, anche se, per motivi pastorali, il Codice al canone 906 esorta, secondo la tradizione della chiesa che prevede almeno un ministrante alla celebrazione della Messa:
Il Sacerdote non celebri (ne celebret) il sacrificio eucaristico senza la partecipazione di almeno qualche fedele, se non per giusta e ragionevole causa.

Per questa stessa ragione, un tempo come oggi, nelle chiese maggiori in cui passano molti sacerdoti, si usava e si usa far celebrare le messe feriali, cosiddette sine populo, in una cappella pubblica, aperta ai fedeli, o su un altare laterale visibile, perché se qualcuno tra i fedeli presenti in chiesa volesse partecipare a quella celebrazione deve poterlo fare liberamente.

Il decreto del Concilio Vaticano II Presbyterorum Ordinis al n.13, ripete le stesse cose:
Nella loro qualità di ministri delle cose sacre e soprattutto nel Sacrificio della Messa, i Presbiteri agiscono in modo speciale a nome di Cristo
La celebrazione quotidiana (della Messa) viene raccomandata perché «è sempre un atto di Cristo e della sua Chiesa anche quando non è possibile che vi assistano i fedeli».

Lo stesso insegnamento è contenuto nell’enciclica Misterium Fidei Papa Paolo VI del 3 settembre 1964:
Giacché ogni Messa, anche se privatamente celebrata da un sacerdote, non è tuttavia cosa privata, ma azione di Cristo e della Chiesa, la quale nel sacrificio che offre, ha imparato ad offrire se medesima come sacrificio universale, applicando per la salute del mondo intero l’unica e infinita virtù redentrice del Sacrificio della Croce

Cose tutte d’altronde ricordate anche dalla Costituzione Sacrosanctum Concilium, quando precisa, al n. 27 che, come è ovvio:
una celebrazione comunitaria caratterizzata dalla presenza e dalla partecipazione attiva dei fedeli è da preferirsi, per quanto è possibile, alla celebrazione individuale…. soprattutto per la celebrazione della messa benché qualsiasi messa abbia sempre un carattere pubblico e sociale.

Dunque esistono anche messe -- e sono ben lecite oltre che chiaramente valide --, in cui la partecipazione del popolo non è esternamente evidente, ma non per questo non hanno carattere pubblico e sociale. Il n. 26 parlava infatti di come tutte le azioni liturgiche delle chiesa vadano considerate come appartenenti:
all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano; ma i singoli membri vi sono interessati in diverso modo, secondo la diversità degli stati, degli uffici e della partecipazione effettiva.
La partecipazione effettiva di tutti può non esserci in atto, ma il ministro, nondimeno, tutti rappresenta davanti a Dio
.

Una causa giusta e ragionevole per celebrare la messa(can. 906) anche qualora non ci sia qualche fedele, è per esempio l’orario (quando il prete non deve celebrare una messa d’orario appunto) oppure il compierla, come recita il canone 928, in lingua latina: questa lingua resta la prima opzione per ogni sacerdote della chiesa latina che celebra fuori delle messe d’orario. Non è una stranezza di qualche anima strampalata o attaccata al “rito tridentino”, è la norma del Messale di Paolo VI che si aggancia a Sacrosanctum Concilium 36,1 che afferma lapidariamente:
“L'uso della lingua latina, salvo diritti particolari, sia conservato nei riti latini”
e poi ammette, al numero 2, che per “l’utilità del popolo” si possa usare “talvolta” la lingua volgare…
Sempre la Costituzione conciliare sulla sacra liturgia ricorda al n. 54 restrittivamente che:
Nelle messe celebrate con partecipazione di popolo si possa concedere una congrua parte alla lingua nazionale, specialmente nelle letture e nella «orazione comune» e, secondo le condizioni dei vari luoghi, anche nelle parti spettanti al popolo, a norma dell'art. 36 di questa costituzione. Si abbia cura però che i fedeli sappiano recitare e cantare insieme, anche in lingua latina, le parti dell'ordinario della messa che spettano ad essi.

Nelle messe celebrate senza la partecipazione di popolo, cioè “sine populo” anche Paolo VI, come la Costituzione SC, sono concordi che l’unica lingua a usare normalmente sia proprio il latino.
L’Istruzione Redemptionis Sacramentum del 2004 aggiorna la norma e ribadisce, per chi dubitasse ancora (n. 112):
La Messa si celebra o in lingua latina o in altra lingua, purché si faccia ricorso a testi liturgici approvati a norma del diritto. Salvo le celebrazioni della Messa che devono essere svolte nella lingua del popolo secondo gli orari e i tempi stabiliti dall’autorità ecclesiastica, è consentito sempre e ovunque ai Sacerdoti celebrare in latino.

Proprio il contrario di quanto alcuni esperti e interpreti vogliono far credere, senza mai citare un bel nulla….Meglio andare ai testi originali, invece di fidarsi di leggere le sole interpretazioni.

Un’ultima particolarmente pervicace obiezione è: “Ma da quando è stata reintrodotta la concelebrazione, che motivo c’è per celebrare individualmente? Anzi non si può mica celebrare due messe in una stessa chiesa, è vietato dal Concilio”
Ah sì? e dove è scritto - chiedo io – perché io non ho trovato un testo del genere.
Troviamo, sempre in SC al n. 57, un testo interessante sulla restaurata concelebrazione, leggiamolo insieme. Si intitolo la concelebrazione e questa esso vuole normare:

§ 1. La concelebrazione, che manifesta in modo appropriato l'unità del sacerdozio, è rimasta in uso fino ad oggi nella Chiesa, tanto in Oriente che in Occidente. Perciò al Concilio è sembrato opportuno estenderne la facoltà ai casi seguenti:
1° a) al giovedì santo, sia nella messa crismale che nella messa vespertina;
b) alle messe celebrate nei concili, nelle riunioni di vescovi e nei sinodi;
c) alla messa di benedizione di un abate.
2°· Inoltre, con il permesso dell'ordinario, a cui spetta giudicare sulla opportunità della concelebrazione:
a) alla messa conventuale e alla messa principale nelle diverse chiese, quando l'utilità dei fedeli non richieda che tutti i sacerdoti presenti celebrino singolarmente;
b) alle messe nelle riunioni di qualsiasi genere di sacerdoti tanto secolari che religiosi.


§2. 1°· Spetta al vescovo regolare la disciplina della concelebrazione nella propria diocesi;
2° Resti sempre però ad ogni sacerdote la facoltà di celebrare la messa individualmente, purché non celebri nel medesimo tempo e nella medesima chiesa in cui si fa la concelebrazione, e neppure il giovedì santo.


Interessante! Qui si dice che la messa principale delle chiese è possibile (se l’ordinario lo ritiene opportuno, come per la messa conventuale) che sia concelebrata. Ai tempi del Concilio e anche dopo nessuno si sognava che la concelebrazione da cosa straordinaria come era prima (esisteva solo nella ordinazione dei Vescovi e nella ordinazione dei presbiteri per i nuovi ordinati) diventasse cosa talmente abituale da far diventare straordinario ciò che prima era assolutamente ordinario.
Comunque a scanso di equivoci, che forse si erano già presentati nel dibattito tra alcuni teologi conciliari che volevano proprio vietare le messe “sine populo”, il secondo paragrafo del n. 57 dichiara senza ombra di dubbio che è solo durante la concelebrazione che viene fatta di diritto (seguendo le restrizioni del paragrafo precedente) che non si può celebrare contemporaneamente un’altra messa.
Niente e nessuno ha mai vietato, per esempio, addirittura che mentre un sacerdote celebra la messa feriale delle 18, un altro sacerdote, arrivato alle 18,10 possa iniziare in una cappella laterale un’altra celebrazione (senza evidentemente schiamazzare). Tanto più è permesso celebrare individualmente quando non c’è nessuna messa in orario.Visto che:
Can. 931 - La celebrazione e la distribuzione dell'Eucaristia può essere compiuta in qualsiasi giorno e ora, eccettuati quelli che sono esclusi dalle norme liturgiche.

Le norme liturgiche limitano le esclusioni della celebrazione individuale, che altrimenti è libera, al Triduo Sacro e al tempo in cui è in corso la concelebrazione, che, nei giorni feriali, è da ritenersi di norma unica (anche se in pratica non è oggi certo vietato concelebrare altre messe).
Questa casisitica, sebbene apparentemente remota e poco probabile in parrocchie di due o tre sacerdoti, non è così difficile da verificarsi in Santuari internazionali, dove ai 40 preti residenti, se ne aggiungono parecchi altri in transito. A tutti costoro deve essere riconosciuta la libertà di celebrare, se non hanno obblighi per il loro ufficio, a seconda degli orari più convenienti a loro, nel luogo sacro aperto al pubblico (così che eventualmente possano partecipare i fedeli) e possibilmente con l’assistenza di un ministrante.

Il Can. 902 del Codice fuga infine ogni dubbio riguardo la celebrazione individuale nella stesso luogo sacro:
A meno che l'utilità dei fedeli non richieda o non consigli diversamente, i sacerdoti possono concelebrare l'Eucaristia, rimanendo tuttavia intatta per i singoli la libertà di celebrarla in modo individuale, non però nello stesso tempo nel quale nella medesima chiesa o oratorio si tiene la concelebrazione.

Un ripasso finale con i canoni citati:

Can. 902 - Nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat, sacerdotes Eucharistiam
concelebrare possunt, integra tamen pro singulis libertate manente Eucharistiam individuali modo celebrandi,
non vero eo tempore, quo in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur.

Can. 903 - Sacerdos ad celebrandum admittatur etiamsi rectori ecclesiae sit ignotus,
dummodo aut litteras commendatitias sui Ordinarii vel sui Superioris, saltem intra annum
datas, exhibeat, aut prudenter existimari possit eundem a celebratione non esse impeditum.

Can. 904 - Sacerdotes, memoria semper tenentes in mysterio Sacrificii eucharistici opus
redemptionis continuo exerceri, frequenter celebrent; immo enixe commendatur celebratio cotidiana, quae quidem, etiam si praesentia fidelium haberi non possit, actus est Christi et Ecclesiae, in quo peragendo munus suum praecipuum sacerdotes adimplent.

Can. 906 - Nisi iusta et rationabili de causa, sacerdos Sacrificium eucharisticum ne celebret
sine participatione alicuius saltem fidelis.

Can. 928 - Eucharistica celebratio peragatur lingua latina aut alia lingua, dummodo textus
liturgici legitime approbati fuerint.

Can. 931 - Eucharistiae celebratio et distributio fieri potest qualibet die et hora, iis exceptis, quae secundum liturgicas normas excluduntur.

Can. 932 - § 1. Celebratio eucharistica peragatur in loco sacro, nisi in casu particulari
necessitas aliud postulet; quo in casu, in loco honesto celebratio fieri debet.
§ 2. Sacrificium eucharisticum peragendum est super altare dedicatum vel benedictum;
extra locum sacrum adhiberi potest mensa conveniens, retentis semper tobalea et corporali.

Can. 902 - A meno che l'utilità dei fedeli non richieda o non consigli diversamente, i sacerdoti possono concelebrare l'Eucaristia, rimanendo tuttavia intatta per i singoli la libertà di celebrarla in modo individuale, non però nello stesso tempo nel quale nella medesima chiesa o oratorio si tiene la concelebrazione.

Can. 903 - Un sacerdote sia ammesso a celebrare anche se sconosciuto al rettore della Chiesa, purché esibisca le lettere commendatizie del suo Ordinario o del suo Superiore, date almeno entro l'anno, oppure si possa prudentemente ritenere che non sia impedito di celebrare.

Can. 904 - Memori che nel mistero del Sacrificio eucaristico viene esercitata ininterrottamente l'opera della redenzione, i sacerdoti celebrino frequentemente; anzi se ne raccomanda caldamente la celebrazione quotidiana, la quale, anche quando non si possa avere la presenza dei fedeli, è sempre un atto di Cristo e della Chiesa, nel quale i sacerdoti adempiono il loro principale compito.

Can. 906 - Il sacerdote non celebri il Sacrificio eucaristico senza la partecipazione di almeno qualche fedele, se non per giusta e ragionevole causa.

Can. 928 - La celebrazione eucaristica venga compiuta in lingua latina o in altra lingua, purché i testi liturgici siano stati legittimamente approvati.

Can. 931 - La celebrazione e la distribuzione dell'Eucaristia può essere compiuta in qualsiasi giorno e ora, eccettuati quelli che sono esclusi dalle norme liturgiche.

Can. 932 - §1. La celebrazione eucaristica venga compiuta nel luogo sacro, a meno che in un caso particolare la necessità non richieda altro; nel qual caso la celebrazione deve essere compiuta in un luogo decoroso.
§2. Il sacrificio eucaristico si deve compiere sopra un altare dedicato o benedetto; fuori del luogo sacro può essere usato un tavolo adatto, purché sempre ricoperto di una tovaglia e del corporale.

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