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mercoledì 16 dicembre 2009

Alcuni pensieri sulle implicazioni (anche ecumeniche) del nuovo motu proprio Omnium in menten

Da una prima lettura veloce del nuovo motu proprio di Benedetto XVI Omnium in mentem, con il quale corregge alcuni canoni del codice di diritto canonico sul matrimonio (e uno in riferimento all'Ordine sacro), mi pare di vedere all'orizzonte un'implicazione ecumenica, senz'altro valutata, ma di particolare peso.
Mi spiego. Il papa ha deciso che d'ora in poi sarà considerato invalido il matrimonio di un cattolico se non celebrato secondo la forma canonica o le necessarie dispense, anche se questo cattolico si è formalmente separato dalla comunione della chiesa, cioè se ha apostatato pubblicamente.
Ora, questa separazione dalla chiesa avviene ovviamente non solo in caso di "sbattezzo" o ateismo che vuole manifestarsi in modo plateale, ma anche in caso di passaggio ad altra confessione cristiana. Quindi chi si fa, poniamo, anglicano, e si sposa con una anglicana, fino a ieri aveva contratto un matrimonio valido, perchè avendo abbandonato formalmente la chiesa cattolica non era più sottoposto alla forma canonica del matrimonio. Ciò vuol dire che tale matrimonio era indissolubile (ed essendo contratto da due battezzati, secondo quanto posso capire del codice, era anche sacramento).
Da oggi invece, lo stesso matrimonio di ieri, è considerato invalido, quindi inesistente.
Dunque tutti coloro che "cambiano chiesa" o si sbattezzano, magari si fanno protestanti o anche ortodossi, e pensano di sposarsi, devono chiedere al loro vescovo di origine la dispensa dalla forma canonica pena l'invalidità del loro matrimonio. Io penso che gli ortodossi saranno molto arrabbiati per questo. E' ovvio che nella mente del papa c'era l'aporia seguente: il matrimonio civile dei battezzati apostati era considerato un matrimonio valido, mentre il matrimonio civile di due battezzati che non si erano formalmente separati dalla chiesa era considerato invalido. Quindi, per assurdo la chiesa favoriva lo sbattezzarsi pubblicamente, almeno si faceva un matrimonio valido anche per la Chiesa!
Non so se il cambiamento possa considerarsi retroattivo, bisogna chiedere ai canonisti. Ma è ovvio che questo atto fa sì, a mio parere, che tutti i matrimoni di coloro che escono dalla Chiesa cattolica siano considerati nulli (se non vengono richiesti i necessari permessi alla Chiesa). Ora: ci sono vari preti cattolici che si sono fatti anglicani, con ciò si sono separati formalmente dalla chiesa cattolica. Poi si sono sposati, ma hanno continuato ad esercitare il loro ministero nella chiesa anglicana. Se ora chiedono di tornare cattolici, cosa succede? Il loro matrimonio è invalido come quello dei fedeli laici e quindi non sono sposati e possono riprendere il ministero se lasciano la compagna (perchè quando si sono sposati dovevano comunque osservare la forma canonica)? Oppure prevale il canone 1087 per cui un chierico attenta sempre invalidamente al matrimonio? Ma se avevano lasciato la chiesa, erano ancora tenuti a osservare quel canone? Se quel canone è una mera legge ecclesiastica come può prevalere sul diritto naturale di ogni uomo al matrimonio? Ma se quel canone è di diritto divino, come la mettiamo con la dispensa che viene purtroppo oggi data a certi diaconi permanenti con il permesso di risposarsi se rimangono vedovi ma conservando l'esercizio del ministero (cosa vietatissima dalla chiesa antica)?
Sono solo miei pensieri, ma penso che leggere bene e riflettere sulle implicazioni pastorali ed ecumeniche di questo motu proprio sia molto interessante.

PS. Per quanto riguarda la variazione del canone1008 e 1009, sulla distinzione del diaconato dal sacerdozio (i diaconi non sono laici, ma non sono sacerdoti!!!!) mi pare quanto mai appropriata e necessario. Il can. 1008 sarà così: "Con il sacramento dell’ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli, mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; coloro cioè che sono consacrati e destinati a servire, ciascuno nel suo grado, con nuovo e peculiare titolo, il popolo di Dio", precedentemente era così: "Con il sacramento dell'ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; coloro cioè che sono consacrati e destinati a pascere il popolo di Dio, adempiendo nella persona di Cristo Capo, ciascuno nel suo grado, le funzioni di insegnare, santificare e governare".
Il nuovo § 3 del can. 1009 preciserà poi quanto segue: "Coloro che sono costituiti nell’ordine dell’episcopato o del presbiterato ricevono la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo, i diaconi invece vengono abilitati a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità".

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