Cerca nel blog (argomenti, singole parole o frasi):

Condividi

Visualizzazione post con etichetta diritto. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta diritto. Mostra tutti i post

venerdì 29 novembre 2013

Il Papa "Magno" che si oppose al divorzio dei re

Ho trovato su Aleteia la storia attualissima di Papa San Niccolò Magno (il terzo papa, insieme a Leone I e Gregorio I ad aver ricevuto dal Popolo di Dio il titolo di "grande"). Che cosa fece per meritarselo? Si oppose con tutte le forze all'annullamento facile del matrimonio e tanto più al divorzio per passare a nuove nozze. E negò questo non a dei poveracci che non potevano pagarsi la causa alla Sacra Rota, ma nientemeno che al fratello dell'imperatore Ludovico II, segnando un precedente di parecchi secoli rispetto alla più nota vicenda che vede protagonista Enrico VIII d'Inghilterra.
Il pontificato di San Niccolò fu tutto un energico affermare la superiorità della Chiesa nella sfera spirituale, in particolare per quanto riguardava le elezioni o deposizioni dei vescovi, ma nel contempo affermò che i consacrati non si dovevano intromettere nel governo delle cose di questo mondo.
Morì il 13 novembre 867 e fu sepolto nell’atrio della Basilica di San Pietro davanti alle porte. 


Qui potete leggere l'intero articolo di Aleteia da cui ho estratto qui sotto le parti più interessanti, cambiando anche la "foto" che nell'originale è di Nicolò V , non del Primo:


L'avvincente storia del papa “Magno” che pochi conoscono

di Brantley Milligan, coeditor di Aleteia in inglese
....
Il titolo è onorifico e non dovrebbe essere preso alla leggera. Dei 266 uomini che hanno regnato dal trono di San Pietro, solo tre hanno ricevuto l'aggettivo “Magno” che segue il loro nome. Tutti e tre sono vissuti nel primo millennio, a pochi secoli di distanza l'uno dall'altro. Fino a Giovanni Paolo II, nessun papa negli ultimi 1100 anni della Chiesa aveva meritato questo onore.

Avete sentito probabilmente parlare dei papi San Leone Magno e San Gregorio Magno, ma stranamente il terzo è un papa di cui la maggior parte delle persone non ha mai saputo nulla: papa San Niccolò Magno – e la sua storia rappresenta un'importante lezione per il nostro periodo.

... Papa San Niccolò Magno nacque a Roma in una rispettata famiglia nell'anno 800, lo stesso in cui papa Leone III incoronò Carlo Magno imperatore del Sacro Romano Impero. Ricevette una buona istruzione ed era noto per la sua pietà, ma non venne ordinato fino ai quarant'anni. Nell'arco di una decina d'anni venne eletto papa con il sostegno dell'imperatore Ludovico II. Fu vescovo di Roma per nove anni fino alla morte, ma il pontificato fu pieno di eventi drammatici.

La controversia più intensa iniziò quando il re Lotario II di Lotaringia e sua moglie Teutberga capirono che non potevano avere figli, il che significava che Lotario II non avrebbe avuto eredi che potessero succedergli al trono al momento della sua morte. Convinto che la moglie fosse sterile, Lotario cercò di ottenere un annullamento per poter sposare la sua amante Waldrada, ma il fratello di Teutberga, Hucberto, un abate, prese le sue difese. La non colpevolezza di Teutberga fu provata dopo che era stata sottoposta alla prova dell'acqua, e Lotario la riprese quindi con sé, almeno temporaneamente.

Lotario continuò però a perseguire un annullamento, e alla fine riuscì a convincere il suo clero locale a concederglielo. I vescovi di Francia convocarono un sinodo e confermarono l'annullamento malgrado l'assenza dei requisiti richiesti dal diritto ecclesiastico. Un anno dopo si tenne in Francia un altro sinodo sulla questione e vi parteciparono dei legati papali inviati da papa Niccolò, che vennero corrotti da Lotario e sostennero l'annullamento. Teutberga fece appello a Carlo il Calvo, re della Francia Occidentale, e il caso venne portato a Roma davanti allo stesso Niccolò.

Due arcivescovi vennero inviati dalla Germania con l'appoggio dell'imperatore Ludovico per argomentare a favore della nullità. Niccolò non solo dichiarò la nullità invalida, ma condannò e depose i due arcivescovi.

Irato per la decisione, Lotario inviò il suo esercito a Roma e assediò la città, esigendo che Niccolò gli concedesse l'annullamento. Pur essendo confinato nella vecchia basilica di San Pietro e restando prigioniero per due giorni senza cibo, Niccolò rifiutò di cedere. Quando fu chiaro che l'annullamento era una causa persa e che stava rischiando la scomunica per le sue azioni, Lotario si riconciliò con Niccolò, ritirò il suo esercito e tornò con la moglie Teutberga. L'imperatore Ludovico ordinò che i due arcivescovi deposti tornassero a casa loro, e la decisione di papa Niccolò continuò ad essere valida.

Una storia familiare

Se tutto sembra familiare è perché lo è: una situazione molto simile ha provocato lo scisma anglicano nel XVI secolo. Mentre Lotario alla fine accettò l'autorità del papa, però, il re Enrico VIII decise di intraprendere la via della creazione di una propria religione, che gli avrebbe convenientemente permesso di divorziare dalla moglie come voleva.

Potete immaginare se una cosa di questo tipo avvenisse oggi? I vescovi locali a sostegno di una nullità illegittima, gli inviati del papa corrotti, il papa che cambia la decisione e depone gli arcivescovi, il disgustato leader di una grande potenza che invia un esercito per assediare Roma e imprigionare il papa. I mezzi di comunicazione vivrebbero una giornata indimenticabile. Il New York Times dichiarerebbe la fine della Chiesa cattolica, l'Huffington Post esploderebbe contro l'atteggiamento retrogrado del papa sul matrimonio e gli esperti della CNN si chiederebbero se il futuro papa sarà liberale e modernizzerà la Chiesa. Il tutto unito alla confusione dottrinale che provocherebbe una disunione simile tra i vescovi e alla paura che una persecuzione così intensa del Santo Padre potrebbe estendersi ai cattolici di tutto il mondo.

Ad ogni modo la Chiesa è sopravvissuta, e anziché essere ricordato come un conservatore molesto papa Niccolò ha ottenuto i due onori maggiori possibili: la santità e il titolo esclusivo di “Magno”, diventando uno dei migliori papi che siano esistiti.

sabato 23 febbraio 2013

Meditazione sul Diritto Canonico in tempo di elezioni

Totopapa? La scelta dei Cardinali nell'eleggere un Papa è più ampia di quanto parecchi pensano...
Evidentemente non intendo parlare delle elezioni di domani e lunedì per il Parlamento Italiano, ma dell’elezione del nuovo Papa...
In questi giorni pensavo a quante volte Papa Benedetto, nei mesi che hanno preceduto l'11 febbraio, avrà letto e riletto le parole di quel canone del Diritto Canonico ormai universalmente noto e citato:
Can. 332 - §2. Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti.
Sappiamo tutti benissimo che con Benedetto siamo stati testimoni della prima volta che un Papa, da quando esiste il Diritto Canonico nella forma moderna, utilizza questa norma.
Poi mi sono chiesto: "se il Can. 332 ha un paragrafo 2, avrà anche pure un paragrafo 1, e che cosa dice quel numero?". Non essendo un canonista (i miei confratelli dicono che tremerebbero alla sola prospettiva che lo fossi... anche se a me non dispiacerebbe), sono andato dunque a guardare nel Libro II, parte II, sezione I, capitolo I, articolo I del Codice (divertente come i canonisti scrupolosamente dividono i loro testi... :-P ). Finalmente trovo il canone 332 il quale, con mia sorpresa, recita così al paragrafo 1:
332 §1. Il Sommo Pontefice ottiene la potestà piena e suprema sulla Chiesa con l'elezione legittima, da lui accettata, insieme con la consacrazione episcopale. Di conseguenza l'eletto al sommo pontificato che sia già insignito del carattere episcopale ottiene tale potestà dal momento dell'accettazione. Che se l'eletto fosse privo del carattere episcopale, sia immediatamente ordinato Vescovo.
Mi è caduto un fulmine in testa. Non perché non conoscessi la norma, ma perché è messa insieme all'altra, quella della rinuncia. E come in tempi moderni mai si era utilizzato il paragrafo 2, è ancor più remota nel tempo l'ultima volta che si è visto impiegare il paragrafo 1! No, non la parte sull'elezione legittima, ovviamente, ma il fatto che può essere eletto non solo chi non fa parte del collegio dei Cardinali, ma anche chi non fosse neppure vescovo: per esempio un semplice e buon prete, o addirittura un diacono (che sia però  celibe o vedono, per poter accedere all'episcopato).
Nella storia tanti Papi antichi erano diaconi o preti prima di essere eletti al Soglio pontificio. Poi si perse l'abitudine, e da quando solo i cardinali hanno l'esclusiva dell'elezione (e sono ahimé diventati tutti quanti vescovi, anche se conservano la distinzione di titolo di cardinali preti e cardinali diaconi....) quasi nessuno pensa più a questa remota possibilità. 

Eppure è successo più frequentemente che un diacono divenisse Papa che un Papa eletto rinunciasse all'Ufficio Petrino!
In questi giorni tutti fanno i conti sui cardinali papabili, e scrutano ognuno dei 116 porporati "in età da Conclave", dimenticando il paragrafo 1 del canone che, con il paragrafo 2, ci fa perdere uno dei migliori Papi della Storia.
Però siccome c'è lo Spirito Santo, possiamo anche immaginare che i Cardinali possano e vogliano scegliere tra una rosa ancora più ampia, lasciandosi ispirare a chiamare il nuovo Papa non solo da lontano in senso geografico, ma da lontano nel senso della gerarchia, dai cosiddetti "gradi bassi". Forse è ancora presto per vedere la consacrazione episcopale di un buon parroco eletto Papa.... Ma chissà, per il Diritto - dopotutto- non ci sarebbe nessun problema: tutto previsto e anzi, già visto!

Conclusione: abbiamo assistito ad un Papa che, a sorpresa e nello sbalordimento del mondo intero ha utilizzato il canone 332 §1. A questo punto nulla ci impedisce di pensare, allargando lo sguardo, che il collegio dei Cardinali possa, un domani, mettere sul trono di Pietro qualcuno di assolutamente impensabile... tanto da doverlo ancora consacrare vescovo. Tutto ci fa dire che il Diritto prevede anche Papi giovani, molto giovani.... Preghiamo e sogniamo anche con le leggi della Chiesa che, come si vede, hanno in serbo nelle loro pieghe molte più sorprese di quelle che ci si immagina. E Benedetto XVI ce l’ha ampiamente dimostrato.

venerdì 22 febbraio 2013

Il potere delle chiavi: la cattedra di Pietro cattedra di perdono nel pensiero di Sant'Antonio di Padova

Le chiavi del Regno dei Cieli: a chi le passerà Papa Benedetto?
Nel Sermone scritto da sant'Antonio di Padova per la Festa della Cattedra di san Pietro, troviamo un collegamento molto importante tra il "potere delle chiavi", affidato attraverso l'apostolo a tutta la Chiesa e l'utilizzo di queste "chiavi spirituali". Un pensiero che mi pare molto in sintonia con il tempo quaresimale.
L'assolvere o il legare è, per sant'Antonio, il riconoscere quanto Dio opera nella guarigione interiore del peccatore, ovvero il costatare che persiste la malattia del peccato. Molto interessante questo pensiero, soprattutto se letto e meditato da alcuni sacerdoti che ritengono di poter perdonare a loro piacere, senza rimanere in comunione con i vescovi e in obbedienza al magistero, distribuendo facili assoluzioni anche chi, non pentito, non intende cambiare vita e fare penitenza, fraintendendo il compito di confessore e medico delle anime... Non è misericordia dire ad un malato grave: "vai vai, non hai niente", è inganno:
«E a te darò le chiavi del regno dei cieli» (Mt 16,19). Ecco «Cefa», posto a capo degli apostoli e della chiesa. È detto che oggi Cristo interrogò gli apostoli, e che Pietro, a nome di tutti, professò la fede della chiesa universale. E oggi il Signore gli conferì il potere di legare e di sciogliere, e perciò questo giorno è chiamato «Cattedra di san Pietro». Chi primo fra tutti professò la sua fede, primo fra tutti ebbe il potere delle chiavi.
Le chiavi simboleggiano l'autorità e la capacità di giudicare, e in virtù di esse accogliere nel regno coloro che ne sono degni, ed escluderne gli indegni. Infatti continua: «E tutto ciò che legherai...», vale a dire: quando giudicherai degno delle pene eterne chi resta ostinato nei peccati, o quando assolverai il vero e umile penitente, così sarà fatto anche in cielo.
Commenta Girolamo: «E tutto ciò che legherai». Hanno la stessa potestà giudiziaria anche gli altri apostoli; ad essi infatti il Signore, dopo la sua risurrezione, disse: «Ricevete lo Spirito Santo: coloro ai quali rimetterete i peccati, saranno rimessi; coloro ai quali non li rimetterete, resteranno non rimessi» (Gv 20,23); e ce l'ha anche tutta la chiesa nei suoi presbiteri e nei suoi vescovi. Ma Pietro la ricevette in modo particolare, perché tutti comprendano che chiunque si separerà dall'unità della fede e dalla sua comunione, non potrà né essere assolto dai peccati né entrare in cielo. Alcuni, che non hanno ben compreso queste parole, si rivestono in parte della presunzione dei farisei e presumono di poter condannare gli innocenti e assolvere i colpevoli, quando invece davanti a Dio non si ricerca tanto la sentenza del sacerdote, quanto di salvare la vita dei colpevoli. Per questo nel Levitico viene comandato ai lebbrosi di mostrarsi ai sacerdoti (cf. Lv 14,2); non sono i sacerdoti che li fanno lebbrosi o meno, ma solo controllano e constatano chi è mondo o immondo: così è anche in questo caso. Per le preghiere del beato Pietro, il Signore ci sciolga dalle catene dei nostri peccati e ci apra le porte del regno dei cieli: lui che è benedetto nei secoli. Amen.
Antonio di Padova, Sermone festivo per la Cattedra di san Pietro, §8.

martedì 27 novembre 2012

Il diavolo fa le pentole... ma non le monete. La Slovacchia rivuole le aureole dei suoi santi

I santi patroni d'Europa la spuntano sull'Eurozona cristianofoba...

Ricordate la notizia di qualche giorno fa, a proposito della incomprensibile richiesta di qualche euroburocrate allergico ai cristiani di cancellare i "simboli religiosi" dalle monete slovacche per la commemorazione dei Santi Cirillo e Metodio? (leggi anche qui)
Bene, pare ora che a seguito delle proteste levatesi da parecchi parti, in prima fila le Chiese, ecco la marcia indietro (leggi qui) della Banca centrale Slovacca (che pure si era prima piegata, vedi qui), e ora sostiene la richiesta ufficiale di mantenere il disegno originale, aureole e crocette comprese. Così oggi il SIR ha dato la notizia in italiano:
(Sir Europa - Bratislava) - Il non voler rappresentare i santi Cirillo e Metodio con i simboli religiosi che li caratterizzano è una mancanza di rispetto nei confronti degli abitanti della Slovacchia e dei valori cristiani. Per questo motivo la Conferenza episcopale slovacca accoglie con favore il fatto che la Banca centrale slovacca abbia cambiato la sua intenzione a riguardo e che il design recentemente approvato della moneta commemorativa rispetti ora le radici cristiane della nazione. Secondo Anton Ziolkovský, segretario esecutivo della Conferenza episcopale, non si possono separare i santi Cirillo e Metodio dalla loro missione: “Ringraziamo tutti coloro che, con il loro sostegno, hanno contribuito a questo cambio e speriamo che le nostre legittime motivazioni siano ora rispettate anche dalla Commissione europea (Ce)”. Il design originario della moneta commemorativa, che sarà emessa in occasione del 1150° anniversario dell’arrivo dei fratelli di Tessalonica nella regione della Grande Moravia, era stato respinto dalla Ce e da diversi Stati membri che avevano chiesto di eliminare l’aureola e le croci dai vestiti. La Banca centrale slovacca, che aveva inizialmente assecondato la richiesta, dopo le proteste giunte dalla Chiesa cattolica, da diverse istituzioni e da eminenti figure della vita sociale e politica slovacca, ha infine deciso di insistere sul design originario mantenendo i simboli religiosi.
A volte far sentire le esigenze delle maggioranze silenziose (e cristiane) calpestate e vilipese è davvero necessario. E adesso prepariamoci alle immancabili polemiche natalizie su: presepi a scuola sì o presepi no... 


Il bozzetto originale dell'artista Miroslav Hric
Il bozzetto religiosamente epurato e ora rifiutato

giovedì 22 novembre 2012

L'Europa anticristiana colpisce ancora. Umiliata la Slovacchia: via le aureole da quei santi!

La moneta da 2 euro come sarà coniata
All'inizio pensavo ad uno scherzo, ma visto che tante fonti sono concordi, ho paura che sia tutto vero. Leggete qui l'articolo che ho trovato e che riproduco:
Roma, 19 nov. La Slovacchia dovrà fare a meno delle aureole sulle teste dei suoi santi patroni, Cirillo e Metodio, effigiati sulle nuove monete da due euro, a seguito delle lamentele di alcuni paesi dell'eurozona. Le nuove monete commemorative verranno coniate il prossimo anno per celebrare il 1150esimo anniversario dell'arrivo dei due fratelli bizantini in quella che era allora la Grande Moravia per diffondere il cristianesimo tra gli slavi e tradurre la Bibbia in slavonico antico. Cirillo e Metodio persuasero anche il Papa Adriano II ad approvare l'uso dello slavonico antico nella liturgia,
avvicinando la religione alla gente.
"La Commissione europea e alcuni stati membri hanno chiesto alla Slovacchia di rimuovere alcuni simboli religiosi dalla bozza della moneta, nel rispetto dei principi della neutralità religiosa" ha detto ad Afp Jana Kovacova, portavoce della Banca centrale di Bratislava. "Riteniamo che l'esito finale sarà una dignitosa combinazione di un simbolo di Stato e di un simbolo del cristianesimo" ha aggiunto. Le monete recheranno il simbolo della doppia croce, che fa parte anche dello stemma della Slovacchia.
Una vera e propria umiliazione ai simboli e ai cristiani che l'Europa l'hanno costruita. Gli euroburocrati (ma non si sa chi di preciso.... tutto misterioso) desiderosi di compiacere le varie massonerie umiliano uno Stato: cancellate le aureole dalla testa dei santi, anche se la croce arcivescovile può rimanere, perché tanto è simbolo dello Stato slovacco, non è mica un simbolo cristiano e basta! Alla faccia della tolleranza: via i simboli cristiani anche dalle monete, non sia mai che qualcuno se ne lamenti! Chi di grazia?. Ora capisco perché gli inglesi non vogliono l'euro, se no sarebbero certo obbligati a cancellare le diciture "fidei defensor" e "Dei gratia regina" intorno al ritratto della sovrana. In nome della tolleranza e della neutralità religiosa (ma da dove è uscito questo principio di "neutralità religiosa"?). 
Tra un po' dovremmo buttare giù il duomo di Milano o i campanili di Venezia e Pisa perché sono troppo religiosi come simboli delle città. E così particolare dopo particolare si accetta, per amore di Mammona, di cancellare ogni vestigio del cristianesimo in Europa. Davvero è il caso di dire con la sacra Scrittura: l'amore per il denaro è la radice di tutti i mali (1Tm 6,10).
La moneta slovacca come avrebbe dovuto essere: aureole e crocifisso
Commemorare due santi che hanno tradotto la Bibbia e la Sacra Liturgia, dando per questo motivo l'alfabeto agli slavi, e ripagarli disconoscendo il loro fine di evangelizzazione, privandoli dell'aureola simbolo della santità cristiana mi sembra davvero il colmo! Come dire: celebrate pure, cari slovacchi, i vostri missionari cristiani. Però, di grazia, non dite che erano missionari, e nemmeno che erano cristiani.

Ora mi chiedo: ma in nome di che cosa l'Europa permette al Vaticano di mettere nientemeno che il volto del Papa cattolico sulle monete in Euro? Non lo sanno che è inviso più o meno a metà della popolazione europea, e che questi poverini di europei non cattolici si possono trovare costretti ad accettare dei soldi segnati dall'orrenda faccia papista? Ma stiamo scherzando? Via anche il Papa dagli euri. Altro che aureole.

A proposito: avevate già visto la "monetina" da 200 (dicasi: duecento) Euro per l'Anno della Fede? Con tanto di allegoria della fede da una parte e Papa che adora il Santissimo Sacramento dall'altra. E l'Europa (chi?) non dice niente?



sabato 10 novembre 2012

E il Papa disse: Cari seminaristi, studiate il latino!

Tibi gratias agimus, Pater sancte!
Mentre tutti pensavano che ormai le sorti del latino ecclesiastico fossero segnate per il peggio, ecco che nuovamente Benedetto XVI estrae un... dinosauro dal suo cappello! Tira fuori un Motu proprio che viene, prima di tutto, ad istituire una Pontificia Accademia per lo studio e la diffusione della Lingua Latina, ma politicamente - mi si passi il termine - viene ad insistere presso quanti sono impegnati nella formazione del clero sull'importanza della conoscenza della lingua della Chiesa occidentale. E questo, come ricorda il Papa, per poter accedere alle fonti teologiche, cioè per non trovarsi domani una Chiesa tagliata fuori dalle proprie radici culturali e in balia di pochi, in alto, che potrebbero inventarsi via via nuove "tradizioni" o far filtrare verso la base ignara del suo passato, qualunque novità, spacciandola per antichissima (ma non serve che andate a vedere nei documenti... fidatevi....).
Il Papa non vuole che il latino sia considerato una conoscenza elitaria. Proprio in virtù della democratizzazione del sapere e dell'accesso più ampio possibile ai tesori del passato (e del presente), Benedetto XVI sottolinea ancora e ancora che la Chiesa riconosce il latino come lingua propria, non solo nella Liturgia (soprattutto lì), ma anche in ogni settore della sua vita culturale.
Speriamo che i rettori dei seminari e preposti alle istituzioni accademiche ecclesiali non facciano orecchio da mercante, e si convincano che è più importante insegnare il latino e l'inglese, che non martellare i chierici di corsi e corsetti che spezzettano il sapere e non mettono in mano gli strumenti culturali (cioè le lingue) perché ognuno possa continuare anche dopo gli studi i propri approfondimenti personali, sia volti alla storia (con il latino), sia al presente che va al di là del proprio naso nazionale (con l'inglese).

Leggete qui le anticipazioni già fatte ad Agosto e i commenti...
Qui la notizia da RadioVaticana e qui sotto, ecco il Motu Proprio, insieme a due articoli dallo Statuto dell'Accademia sugli gli scopi e mezzi della nuova istituzione oggi fondata:

LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE
"LATINA LINGUA"
De Pontificia Academia Latinitatis condenda

1. Latina Lingua permagni ab Ecclesia Catholica Romanisque Pontificibus usque est aestimata, quandoquidem ipsorum propria habita est lingua, qui eandem cognoscendam et diffundendam assidue curaverunt, cum Evangelii nuntium in universum orbem transmittere valeret, quemadmodum in Constitutione Apostolica Veterum sapientia Decessor Noster beatus Ioannes XXIII iure meritoque edixit.
Enimvero inde a Pentecoste omnibus hominum linguis locuta et precata est Ecclesia. Attamen christianae communitates primorum saeculorum linguam Graecam Latinamque affatim usurpaverunt, cum illis locis in quibus morabantur universalia essent communicationis instrumenta, quorum ope Christi Verbi novitas hereditati obviam ivit Romani et Hellenistici cultus.
Romano Imperio occidentali exstincto, Romana Ecclesia non modo lingua Latina uti perrexit, verum etiam quodammodo custos eiusdem et fautrix fuit, sive in Theologiae ac Liturgiae, sive in institutionis et scientiae transmittendae provincia.


2. Nostris quoque temporibus Latinae linguae et cultus cognitio perquam est necessaria ad fontes vestigandos ex quibus complures disciplinae ceteroqui hauriunt, exempli gratia Theologia, Liturgia, Patrologia et Ius Canonicum, quemadmodum Concilium Oecumenicum Vaticanum II docet (cfr Decretum de Institutione sacerdotali, Optatam totius, 13).
In hac praeterea lingua, ut universalis Ecclesiae natura pateat, typica forma sunt scripti liturgici libri Romani Ritus, praestantiora Magisterii pontificii Documenta necnon sollemniora Romanorum Pontificum officialia Acta.


3. In hodierno tamen cultu, humanarum litterarum extenuatis studiis, periculum adest levioris linguae Latinae cognitionis, quae in curriculis philosophicis theologicisque futurorum presbyterorum quoque animadvertitur. Sed contra, in nostro ipso orbe, in quo scientia ac technologia praecipuum obtinent locum, renovatum culturae et linguae Latinae studium invenitur, non illis in Continentibus dumtaxat quae proprias culturales radices in patrimonio Graeco et Romano habent. Id diligentius est animadvertendum eo quod non modo academiarum provincia et institutionum implicatur, sed ad iuvenes inquisitoresque etiam attinet, qui ex diversissimis Nationibus et traditionibus proveniunt.

4. Quapropter necessitas instare videtur ut linguae Latinae altius cognoscendae eiusque congruenter utendae fulciatur cura, sive in ecclesiali sive in patentiore cultus campo. Ut hic nisus extollatur et evulgetur, consentaneum prorsus est docendi rationes adhibere aptas ad novas condiciones et provehere item necessitudines inter Academicas institutiones et inquisitores, ut copiosum ac multiforme Latini cultus patrimonium efferatur.
Ad haec proposita assequenda, Decessorum Nostrorum semitas calcantes, hasce per Litteras Apostolicas Motu Proprio datas hodie Pontificiam Academiam Latinitatis condimus, quae Pontificio Consilio de Cultura erit obnoxia. Eam regit Praeses, quem Secretarius iuvat et ii a Nobis nominantur, dum Consilium Academicum illis auxilium fert.
Opus Fundatum Latinitas, quod Pauli PP. VI chirographo Romani Sermonis die XXX mensis Iunii anno MCMLXXVI est constitutum, exstinguitur.
Decernimus ut hae Litterae Apostolicae Motu Proprio datae, quibus ad experimentum in quinquennium adnexum Statutum comprobamus, per editionem in actis diurnis "L’Osservatore Romano" evulgentur.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die X mensis Novembris, in memoria Sancti Leonis Magni Papae, anno MMXII, Pontificatus Nostri octavo.                            
                        BENEDICTUS PP XVI
* * *
Pontificiae Academiae Latinitatis Statutum
Art. I
Pontificia Academia Latinitatis conditur, cuius sedes in Statu Civitatis Vaticanae locatur, quae linguam Latinam et cultum promoveat extollatque. Academia cum Pontificio Consilio de Cultura copulatur, cui est obnoxia.
Art. II
§ 1. Haec sunt Academiae proposita:
a) ut linguae litterarumque Latinarum, quae ad classicos, Christianos, mediaevales, humanisticos et recentissimos pertinent auctores, cognitionem iuvet studiumque provehat, praesertim apud catholica instituta, in quibus vel Seminarii tirones vel presbyteri instituuntur atque erudiuntur;
b) Ut provehat diversis in provinciis Latinae linguae usum, sive scribendo sive loquendo.


§ 2. Ut haec proposita consequatur, Academia studet:
a) scripta, conventus, studiorum congressiones, scaenica opera curare;
b) curricula, seminaria aliaque educationis incepta procurare, etiam iunctis viribus cum Pontificio Instituto Altioris Latinitatis;
c) hodierna quoque communicationis instrumenta in discipulis instituendis adhibere, ut sermonem Latinum perdiscant;
d) expositiones, exhibitiones et certamina apparare;
e) alia agere ac suscipere ad hoc Institutionis propositum assequendum.

LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI MOTU PROPRIO
"LATINA LINGUA"
con la quale viene istituita la Pontificia Accademia di Latinità


1. La lingua latina è sempre stata tenuta in altissima considerazione dalla Chiesa Cattolica e dai Romani Pontefici, i quali ne hanno assiduamente promosso la conoscenza e la diffusione, avendone fatto la propria lingua, capace di trasmettere universalmente il messaggio del Vangelo, come già autorevolmente affermato dalla Costituzione Apostolica Veterum sapientia del mio Predecessore, il Beato Giovanni XXIII.
In realtà, sin dalla Pentecoste la Chiesa ha parlato e ha pregato in tutte le lingue degli uomini. Tuttavia, le Comunità cristiane dei primi secoli usarono ampiamente il greco ed il latino, lingue di comunicazione universale del mondo in cui vivevano, grazie alle quali la novità della Parola di Cristo incontrava l’eredità della cultura ellenistico-romana.
Dopo la scomparsa dell’Impero romano d’Occidente, la Chiesa di Roma non solo continuò ad avvalersi della lingua latina, ma se ne fece in certo modo custode e promotrice, sia in ambito teologico e liturgico, sia in quello della formazione e della trasmissione del sapere.

2. Anche ai nostri tempi, la conoscenza della lingua e della cultura latina risulta quanto mai necessaria per lo studio delle fonti a cui attingono, tra le altre, numerose discipline ecclesiastiche quali, ad esempio, la Teologia, la Liturgia, la Patristica ed il Diritto Canonico, come insegna il Concilio Ecumenico Vaticano II (cfr Decr. Optatam totius, 13).
Inoltre, in tale lingua sono redatti, nella loro forma tipica, proprio per evidenziare l’indole universale della Chiesa, i libri liturgici del Rito romano, i più importanti Documenti del Magistero pontificio e gli Atti ufficiali più solenni dei Romani Pontefici.

3. Nella cultura contemporanea si nota tuttavia, nel contesto di un generalizzato affievolimento degli studi umanistici, il pericolo di una conoscenza sempre più superficiale della lingua latina, riscontrabile anche nell’ambito degli studi filosofici e teologici dei futuri sacerdoti. D’altro canto, proprio nel nostro mondo, nel quale tanta parte hanno la scienza e la tecnologia, si riscontra un rinnovato interesse per la cultura e la lingua latina, non solo in quei Continenti che hanno le proprie radici culturali nell’eredità greco-romana. Tale attenzione appare tanto più significativa in quanto non coinvolge solo ambienti accademici ed istituzionali, ma riguarda anche giovani e studiosi provenienti da Nazioni e tradizioni assai diverse.


4. Appare perciò urgente sostenere l’impegno per una maggiore conoscenza e un più competente uso della lingua latina, tanto nell’ambito ecclesiale, quanto nel più vasto mondo della cultura. Per dare rilievo e risonanza a tale sforzo, risultano quanto mai opportune l’adozione di metodi didattici adeguati alle nuove condizioni e la promozione di una rete di rapporti fra Istituzioni accademiche e fra studiosi, al fine di valorizzare il ricco e multiforme patrimonio della civiltà latina.
Per contribuire a raggiungere tali scopi, seguendo le orme dei miei venerati Predecessori, con il presente Motu Proprio oggi istituisco la Pontificia Accademia di Latinità, dipendente dal Pontificio Consiglio della Cultura. Essa è retta da un Presidente, coadiuvato da un Segretario, da me nominati, e da un Consiglio Accademico.
La Fondazione Latinitas, costituita dal Papa Paolo VI, con il Chirografo Romani Sermonis, del 30 giugno 1976, è estinta.

La presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, con la quale approvo ad experimentum, per un quinquennio, l’unito Statuto, ordino che sia pubblicata su L’Osservatore Romano.
Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 10 novembre 2012, memoria di San Leone Magno, anno ottavo di Pontificato.
BENEDICTUS PP XVI

* * *
Statuto della Pontificia Accademia di Latinità
Articolo 1
È istituita la Pontificia Accademia di Latinità, con sede nello Stato della Città del Vaticano, per la promozione e la valorizzazione della lingua e della cultura latina. L’Accademia è collegata con il Pontificio Consiglio della Cultura, dal quale dipende.
 Articolo 2
§ 1. Scopi dell’Accademia sono:
a) favorire la conoscenza e lo studio della lingua e della letteratura latina, sia classica sia patristica, medievale ed umanistica, in particolare presso le Istituzioni formative cattoliche, nelle quali sia i seminaristi che i sacerdoti sono formati ed istruiti;
b) promuovere nei diversi ambiti l’uso del latino, sia come lingua scritta, sia parlata.

§ 2. Per raggiungere detti fini l’Accademia si propone di:
a) curare pubblicazioni, incontri, convegni di studio e rappresentazioni artistiche;
b) dare vita e sostenere corsi, seminari ed altre iniziative formative anche in collegamento con il Pontificio Istituto Superiore di Latinità;
c) educare le giovani generazioni alla conoscenza del latino, anche mediante i moderni mezzi di comunicazione;
d) organizzare attività espositive, mostre e concorsi;
e) sviluppare altre attività ed iniziative necessarie al raggiungimento dei fini istituzionali.

martedì 23 ottobre 2012

I Lefebvriani si spaccano: Williamson cacciato dalla Fraternità

Come era ormai ventilato e ampiamente prevedibile, è arrivata oggi la conferma che il vescovo Richard Williamson, uno dei quattro vescovi illecitamente consacrati nel 1988 da mons. Marcel Lefebvre, è stato dimesso dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X. Williamson, dopo ripetute infrazioni ai regolamenti interni della Fraternità, con i suoi continui attacchi anche ai Superiori della medesima, ha finito per ottenere quello che cercava: spaccare i lefebvriani nel tentativo di impedire a tutti i costi il ritorno della Fraternità alla piena comunione con il Papa. 
Ricordo che Williamson è stato in comunione con Roma per ben poco tempo, essendo passato  direttamente dall'Anglicanesimo ai Lefebvriani nel 1972. Le sue posizioni antisemite (mai condivise dalla Fraternità, certamente hanno fatto rivoltare nella tomba Lefebvre, che tanto soffrì durante la II guerra mondiale...) sono solo la punta emergente delle sue intemperanze verbali e dottrinali.
Rimane da vedere adesso quanti appartenenti alla Fraternità lefebvriana sceglieranno di stare con il trasfuga Williamson. E può anche essere che egli non sia l'ultimo dei vescovi a lasciare il gruppo, sebbene per diversi motivi.
Evidentemente Fellay, il superiore generale, vuol dare un segnale positivo a Roma per arrivare in tempi ragionevoli alla regolarizzazione. Un segnale che risulta comunque costoso, perché mette in giro un "pericoloso" vescovo ormai apertamente sedevacantista, il quale - quasi di sicuro - cercherà di ricostruire intorno a sé una chiesa scismatica.
Come si vede dalla disobbedienza e dallo scisma non nasce che disobbedienza e altro scisma.
Preghiamo e speriamo per il ritorno all'Unico Ovile e all'Unico Pastore di tutto il gregge della San Pio X!

lunedì 10 settembre 2012

Come prevedevasi: dopo il matrimonio omo, si introduce la "poligamia silenziosa". In Brasile, infatti...


E' passata alquanto in sordina la notizia che in Brasile, dopo l'introduzione di un contratto di unione civile tra uomo e uomo o donna e donna, si sono accorti che è possibile anche la formula "due donne e un uomo". Praticamente, per via di carta bollata e notai, si legalizza adesso anche la poligamia simultanea (ufficialmente vietata, mentre la "poligamia successiva" è già stata introdotta da vari decenni, praticamente ovunque, dalle leggi divorzistiche). Potemmo dire: "come volevasi dimostrare"....leggere questo precedente post.
Crolla un altro baluardo del diritto di famiglia e del buon senso occidentale e cristiano: che il rapporto di tipo sponsale/matrimoniale sia esclusivo, uno a uno.
Così è accaduto che tre persone, due donne e un uomo, sono state registrate come "unione stabile", con tutte le tutele legali del caso (pensione di reversibilità ed eredità comprese). Motivo: non c'è motivo giuridico per rifiutare la domanda!
Il Catholic Herald (leggi qui in inglese), giornale britannico, ci informa che l'Istituto Brasiliano per la Famiglia, che supporta apertamente sia le unioni poligame che quelle dello stesso sesso, ha accolto con entusiasmo la decisione. Il vicepresidente del gruppo ha affermato: "Dobbiamo rispettare la natura privata delle relazioni e imparare a vivere in questa società pluralistica, riconoscendo differenti desideri".
La sociologa britannica Patricia Morgan, specialista in politiche familiari e criminologia, ha tuttavia affermato di non essere affatto sorpresa dalla nuova iniziativa di legalizzazione, e ha aggiunto che tentativi del genere si erano avuti anche in Olanda. (E possiamo scommettere che torneranno in gran spolvero!)
La proliferazione di una schiera di relazione che saranno legalmente considerate equivalenti al matrimonio era già inevitabile da quando l'istituzione matrimoniale è stata ridefinita: "In Olanda, per favorire l'uguaglianza, aprirono il "parternariato civile" agli eterosessuali come agli omosessuali, per poi trovare che c'erano anche relazioni "a tre" che stavano cercando riconoscimento legale". E aggiunge: "penso sia tutto dovuto alla stessa causa: una volta che ci si allontana dal modello un uomo-una donna, che cosa ci si può aspettare?". Una volta che si permette il matrimonio di persone dello stesso sesso non ci sono più confini.
"La gente dice che questo non accadrà, ma dove si va a finire? Non stiamo forse per introdurre la poligamia alla maniera dei musulmani? E la gente vuol semplicemente tenere gli occhi chiusi se pensa che tutto questo non stia per succedere", ha detta ancora la sociologa. Parte del problema - concludeva la Morgan - è dovuta alla moderna visione del matrimonio come "relazione di coppia" basata su definizioni soggettive di "amore". Questo ha condotto all'esclusione dello scopo più ampio del matrimonio, quale contratto pubblico a servizio del bene comune, a supporto della procreazione e dell'educazione delle future generazioni.

Qualche altro azzarda una previsione: se questo caso brasiliano farà scuola e si imporranno le nuove "unioni a tre", si può essere certi di una conseguenza: gli avvocati dei divorzi diventeranno ancora più ricchi di quanto già non siano (leggi qui)

domenica 5 agosto 2012

Al Duomo di Milano si pratica la libera intercomunione? Ovvero: basta essere battezzati per ricevere la comunione?

Clicca sull'immagine per leggere meglio
Un noto sito tradizionalista scuote la testa per l'assolutamente legittima opzione (piaccia o non piaccia) di ricevere la comunione sulla mano, e per l'altrettanto necessaria catechesi esposta su un cartello al Duomo di Milano (perché  si sa bene, purtroppo, quanti abusi crea questo modo "legittimo" di ricevere la comunione in mano, e quanto pochi siano quelli che conoscono i gesti corretti, anche tra religiose e religiosi.....!). 
Comunque sia, dobbiamo rallegrarci che una chiesa tanto frequentata come la cattedrale di Milano cerchi, anche con appositi avvisi in italiano, di educare i frequentatori a ricevere il Corpo di Cristo in maniera decorosa, anche chi voglia farlo con quello che viene più o meno descritto "metodo antico" (non si capisce perché poi la Chiesa avrebbe dovuto introdurre un "metodo nuovo", se non perché quello antico dava adito a troppi problemi.... Di solito il nuovo non è forse meglio del vecchio?).
E sorvoliamo pure, mentre apprezziamo il tentativo, sulla pappardella storica: a Frascati, con un paio di disegnini, sono molto più chiari... Vedi la prima facciata del pieghevole qui sotto:
cliccare per ingrandire
QUELLO CHE INVECE MI COLPISCE - e che il noto sito tradizionalista non ha, con mio stupore, rilevato - è invece la righetta e mezza in inglese, scritta in calce al cartello in italiano (alquanto buffo impaginare in quel modo, pensando che qualcuno arrivi a leggerla...). Sono davvero colpito da questa frase per l'imprecisione teologica che manifesta e per l'errore pastorale che favorisce. Sono altrettanto sicuro che verrà corretta nel giro di poco tempo, perché la dicitura ambigua è senz'altro involontaria. Sta scritto così:
Please, if you are not baptized, don't join people who line to approach the Altar and receive the Holy Communion.
Traduco: Per favore, se non sei battezzato, non metterti in fila con quanti si avvicinano all'altare a ricevere la Santa Comunione.
A prima vista sembra un avviso opportuno. Chi dimora e lavora come sacerdote in affollati santuari o chiese visitate dai turisti sa per esperienza che persone di varie religioni e provenienze, a volte, si mettono in fila tra i comunicandi, per poi arrivare davanti al prete che distribuisce il Corpo di Cristo senza sapere che cosa fare, con il rischio - per il ministro poco avveduto - di somministrare la comunione a chi cristiano non è.
Ma il caso dei non cristiani alla comunione è, grazie a Dio, quanto mai raro.
Il vero problema pastorale è piuttosto costituito dagli ortodossi (soprattutto le ortodosse) e dai protestanti. In particolare per questi ultimi la libera intercomunione è prassi normale nelle loro comunità cristiane, e non sentono nessuna remora a "prendere la cialda" in qualunque chiesa. Gli ortodossi invece ignorano spessissimo le dure sanzioni che le loro Chiese di provenienza riservano a chi accede alla comunione nella Chiesa cattolica (se ne accorgono quando vanno a confessarsi dai loro mininistri).

Bisogna dirlo a chiare lettere: NON BASTA IL BATTESIMO per poter accostarsi alla comunione in una Chiesa cattolica, anche ambrosiana (non basta nemmeno ai cattolici - pensiamo al caso di situazioni di matrimoni irregolari: eppure sono battezzati!). Per questo la frase riportata nel duomo di Milano dice solo una parte della verità, e rischia di trarre in errore molta più gente di quanta ne salvi.
Certo che è cosa buona avvertire musulmani e induisti a non avvicinarsi all'altare al momento della distribuzione delle sacre specie, ma bisognerebbe pur rendersi conto che altri possano leggere in certe formulazioni un permesso esplicito a fare la comunione senza tanti problemi.
Infatti, un buon presbiteriano scozzese legge il cartello e pensa: "Io sono battezzato, allora qui mi danno la comunione". Un semplice fedele battista americano penserà lo stesso. E così il calvinista di Ginevra o l'appartenente a qualche "chiesa" africana pentecostale e schiere di anglicani di ogni obbedienza. Tutti sono battezzati, e allora? Basta questo per accedere alla comunione? No. Ma come spesso accade si scambia ciò che è eccezionale, di emergenza, con qualcosa che - per quieto vivere detto "irenismo" - si può praticare sempre e comune. Così esplicita invece il num 129 del Direttorio per l'applicazione dei principi e le norme sull'ecumenismo:
...la Chiesa cattolica, in linea di principio, ammette alla comunione eucaristica e ai sacramenti della penitenza e della unzione degli infermi esclusivamente coloro che sono nella sua unità di fede, di culto e di vita ecclesiale. ... essa riconosce anche che, in certe circostanze, in via eccezionale e a determinate condizioni, l'ammissione a questi sacramenti può essere autorizzata e perfino raccomandata a cristiani di altre Chiese e comunità ecclesiali.
Il cartello deve essere corretto, dicendo come minimo: IF YOU ARE NOT A MEMBER OF THE CATHOLIC CHURCH, cioè "se non sei cattolico". E questo è il meno. Perché comunque rimane la necessità delle disposizioni personali, cioè il non essere consapevole di peccato mortale (cioè di essersi confessati), e di non essere in situazioni che impediscono l'accesso ai sacramenti: divorziati risposati e tanto meno di essere incorsi in censure quali la scomunica, lo scisma, o nell'apostasia (il battezzato che pubblicamente rinuncia alla sua fede)... Se vogliamo essere pignoli, nella Chiesa latina vige anche "l'età della discrezione" per poter accedere alla comunione, cosa che non è richiesta tra gli orientali.... 

Il Battesimo è LA prima condizione, oggettivamente necessaria ma non sufficiente, per ricevere la comunione nella chiesa cattolica (e pure tra gli ortodossi!). Le vere chiese non praticano l'intercomunione aperta, ma solo in caso di necessità, per il singolo che chiede spontaneamente di essere ammesso, per qualche grave motivo, alla confessione e alla comunione, si fa un'eccezione alla regola. Il fatto di trovarsi di domenica a Milano a fare un giro in Duomo, non è da considerare una "grave necessità" per dare la comunione a un non cattolico. Rileggiamo il numero 1401 del Catechismo della Chiesa Cattolica:
In presenza di una grave necessità, a giudizio dell'Ordinario, i ministri cattolici possono amministrare i sacramenti (Eucaristia, Penitenza, Unzione degli infermi) agli altri cristiani che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica, purché li chiedano spontaneamente: è necessario in questi casi che essi manifestino la fede cattolica a riguardo di questi sacramenti e che si trovino nelle disposizioni richieste [Cf ⇒ Codice di Diritto Canonico, 844, 4].
Non tocca dunque al parroco del Duomo o chi per lui stabilire se e in quali situazioni dare la comunione ai luterani di passaggio a Milano, ma è compito del Card. Scola o del suo vicario generale. I ministri domanderanno semmai alla signora battezzata luterana che chiede la comunione se crede alla presenza reale del Corpo di Cristo, e probabilmente dirà: "Sì, certo"; ma alla successiva domanda: "Ti sei confessata di recente?", la signora risponderà altrettanto probabilmente: "Non mi sono mai confessata!", manifestando di non avere le "disposizioni richieste". Se poi lo sventurato sacerdote osasse indagare: "Hai mangiato qualcosa nell'ultima ora" si sentirebbe ridere dietro anche da qualche cattolico, che non ha più nemmeno lui idea che ci sia, tra le disposizioni, anche questo residuo del "digiuno preparatorio" (e speriamo venga presto rimesso in auge ed esteso nel tempo).

Caso molto diverso e più delicato quello degli ortodossi. Molti di loro sono migranti, tremendamente devoti alla sacra Eucaristia, con pochissime possibilità di accedere ai loro ministri propri senza incomodo. Hanno la fede cattolica nel sacramento e per quello che riguarda le disposizioni non farebbero facilmente la comunione senza premettere la confessione e pure il digiuno. Il problema, come dicevo sopra, è che le Chiese ortodosse sono inflessibili, e comminano gravi pene ai loro fedeli che accedono alla comunione in altre comunità ecclesiali, financo la scomunica. Perciò, se sono un sacerdote diligente, devo avvisare la devota signora russa Irina KZ di ciò a cui va incontro nel confessarsi e comunicarsi nella Chiesa cattolica, anche se è Pasqua e da un anno non riceve il Corpo di Cristo, perché le nostre comunità non condividono la stessa disciplina nell'ammettere altri cristiani alla comunione, come avverte il num 125 del Direttorio per l'ecumenismo del 1993:
I ministri cattolici possono amministrare lecitamente i sacramenti della penitenza, dell'Eucaristia e dell'unzione degli infermi ai membri delle Chiese orientali qualora questi li richiedano spontaneamente e abbiano le dovute disposizioni. Anche in tali casi bisogna prestare attenzione alla disciplina delle Chiese orientali per i loro fedeli ed evitare ogni proselitismo, anche solo apparente (Cfr. CIC, can. 844, § 3; CCEO, can. 671, § 3 ).
Anche questo è un segno di rispetto ecumenico e di serietà nei confronti dei fratelli separati. Certo una serietà più faticosa della faciloneria di chi vorrebbe si dicesse: "Sei battezzato? Accomodati a tavola!".

martedì 24 aprile 2012

Che cosa si intende - nella Chiesa - per "dare l'autorizzazione per pubblicare" un testo destinato alla catechesi?

Un anonimo lettore, manda un apparentemente dotto commento che dobbiamo smontare - per solo amore di verità -, in quanto rivela la sottile mentalità farisaica di chi vuole giocare con il diritto, sollevando questioni formali, senza tener conto delle particolarità del diritto canonico, il quale si interessa del bene delle anime, non - in primo luogo - di cavilli da giureconsulti (non sempre ben informati...). Io, certo, non pretendo di essere un esperto di diritto, ma chi ha mandato il suo commento non ha neppure lui un'invidiabile conoscenza di ciò di cui parla, per usare un eufemismo. E comunque, da vari macroscopici indizi, il commentatore mostra di prendere granchi grandi come case. Per essere gentili. Iniziamo il vaglio.

1) Il commento si riferisce a questo post, che dovreste utilmente rileggere:

2) Il testo del commento inviato dice:
Forse, caro Fr A.R., dovrebbe considerare meglio cosa si intende nel diritto (in generale, ma anche nel diritto canonico) col termine "pubblicazione". Il diritto, come tutte le scienze ha un linguaggio tecnico se si ignora il quale si rischia di incorrere in errori e confusione. Pubblicare in linguaggio giuridico non si riferisce ad un atto materiale di stampa, ma ad una consegna nelle mani di un organo pubblico, il quale garantisca che il testo non sia modificato senza autorizzazione e che il testo non sia occultato. E’ solo l’organo pubblico che garantisce ciò, e non l’edizione, che è un fatto privato e può contenere refusi, alterazioni, o semplicemente essere oggetto di riedizione. In questo caso per pubblicazione si intende il deposito del testo già approvato presso gli archivi della Santa Sede. Vada in Vaticano e chieda di prenderne visione. La decisione di concederglielo o meno non è in mano ai NC ma alla Santa Sede, e da parte loro con la consegna alla Biblioteca Vaticana la disponibilità al pubblico è pienamente effettuata. La “pubblicazione” come accordo commerciale con un editore per realizzare un testo a stampa acquistabile in libreria non è un obbligo per nessuno, ed è un fatto privato non “pubblico".
La messa a disposizione tramite l’organo pubblico non vuol dire che si debba metterle il testo su un piatto d’argento, affinchè lei lo esamini e giudichi se è cattolico. Questo lo hanno già fatto coloro che ne hanno l’autorità. Pertanto lei può chiederne una copia o prenderne visione andando in Vaticano, e sarà poi l’organo pubblico a determinare se e come farglielo consultare. Quel testo non appartiene più nè ai NC, nè a lei o a me. Quel testo è un atto della Chiesa, perchè è lo Statuto di un associazione PUBBLICA di fedeli su cui la Santa Sede ha messo il suo sigillo.
Grazie per l'ospitalità.  :) 
3) L'anonimo commentatore in buona fede, probabilmente più esperto di diritto commerciale che di diritto della Santa Chiesa, commette vari e gravi errori, che ora esporremo (ed essendo alquanto comuni cerchiamo di correggerli):

a) Il Cammino Neocatecumenale non è e non ha mai voluto essere una ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI, come asserito dall'anonimo. E qui si vede che lo scrivente non ne fa parte, o è un "novizio". Quante volte deve ripeterlo il povero Kiko che non vuole sentir parlare per il Cammino di "Associazione"?
E infatti il Cammino Neocatecumenale, dicono gli Statuti, è una Fondazione di religione e di Culto (basta leggere la nota 3 dell'art 1 §3).

b) Il caro commentatore non si accorge però di che cosa si sta esattamente parlando nell'articolo che commenta e di quale documento si discuta nel post. Non si tratta, come egli afferma nel concludere la sua filippica, dello STATUTO del movimento (il quale è stato pubblicato, divulgato, ciclostilato e può essere trovato anche qua), ma del Direttorio per la Catechesi del Cammino Neocatecumenale (se il giurista-commentatore non ha colto la differenza tra l'uno e l'altro documento, lascio ai lettori l'ardua sentenza....). Comunque sia continuiamo nel merito.

c) Nel linguaggio ecclesiale un testo viene "approvato PER la pubblicazione", e questo non coincide con il linguaggio del diritto civile (o diritto "in generale" come dice l'amico) che prevede il deposito di statuti o altri regolamenti di aziende per darne la necessaria pubblicità, cioè perché non venga occultato. Quest'ultima è una precauzione necessaria in altri ambiti. Nessuno, infatti, può o vuole occultare la dottrina della Chiesa o il vangelo; anzi devono essere annunciati ad ogni creatura per comando di Cristo!  La Chiesa, però, volendo tutelare i fedeli da opinioni eventualmente non conformi alla dottrina cattolica, prevede che i testi che trattano di fede e morale, prima di essere divulgati, usati pubblicamente, in forma scritta (stampata o meno, non importa il supporto) vengano vagliati e approvati. Tanto più un documento che si propone di essere un DIRETTORIO PER LA CATECHESI, cioè di un testo di riferimento per l'insegnamento della fede. Dice il Diritto canonico in maniera generale:
Can. 823 - § 1. Perché sia conservata l'integrità della verità della fede e dei costumi, i pastori della Chiesa hanno il dovere e il diritto di vigilare che non si arrechi danno alla fede e ai costumi dei fedeli con gli scritti o con l'uso degli strumenti di comunicazione sociale; parimenti di esigere che vengano sottoposti al proprio giudizio prima della pubblicazione gli scritti dei fedeli che toccano la fede o i costumi; e altresì di riprovare gli scritti che portino danno alla retta fede o ai buoni costumi.
§ 2. Il dovere e il diritto, di cui al § 1, competono ai Vescovi, sia singolarmente sia riuniti nei concili particolari o nelle Conferenze Episcopali nei riguardi dei fedeli alla loro cura affidati, d'altro lato competono alla suprema autorità della Chiesa nei riguardi di tutto il popolo di Dio.
Per quanto poi riguarda il nostro caso, il decreto di approvazione del Direttorio Catechetico si riferisce ad esso come a "sussidio valido e vincolante per le catechesi del Cammino Neocatecumenale" (vedi qui). Perciò ad esso si applica il seguente canone che si riferisce a "scritti pertinenti all'istruzione catechetica":
Can. 827 - § 1. I catechismi come pure gli altri scritti pertinenti all'istruzione catechetica o le loro versioni, per essere pubblicati, devono avere l'approvazione dell'Ordinario del luogo, fermo restando il disposto del can. 775, § 2.
§ 2. Qualora non siano stati pubblicati con l'approvazione della competente autorità ecclesiastica o da essa successivamente approvati, nelle scuole, sia elementari sia medie sia superiori, non possono essere adottati come testi-base dell'insegnamento i libri che toccano questioni concernenti la sacra Scrittura, la teologia, il diritto canonico, la storia ecclesiastica e le discipline religiose o morali.
§ 3. Si raccomanda che i libri che trattano le materie di cui al § 2, sebbene non siano adoperati come testi d'insegnamento, e parimenti gli scritti in cui ci sono elementi che riguardano in modo peculiare la religione o l'onestà dei costumi, vengano sottoposti al giudizio dell'Ordinario del luogo.
§ 4. Nelle chiese o negli oratori non si possono esporre, vendere o dare libri o altri scritti che trattano di questioni di religione o di costumi, se non sono stati pubblicati con licenza della competente autorità ecclesiastica o da questa successivamente approvati.
Ovviamente trattandosi di un testo di catechesi destinato virtualmente a tutto il popolo di Dio non è approvato da un Ordinario di qualche luogo, ma dalla Santa Sede. Se un parroco scrive un catechismo per la sua parrocchia (e può farlo) ha bisogno dell'approvazione, se Kiko scrive un direttorio catechistico per i neocatecumenali ha bisogno dell'approvazione. E si ritiene che sia il parroco che Kiko non intendano tenere in un cassetto o nel chiuso di polverosi scaffali un'unica copia del loro testo che con tanta fatica hanno composto. O sbaglio?

4) Come si può ampiamente costatare, nel vocabolario del Diritto della Chiesa pubblicare vuol proprio dire "rendere pubblico", divulgare con lo scritto - in questo caso -, perché non si tratta di semplici documenti che riguardano il funzionamento interno di una associazione, ma di testi destinati - per loro stessa natura - a diventare predicazione pubblica, fatta a nome della Chiesa, e devono perciò essere diffusi e dati in mano a quanti dovranno usarli in maniera "vincolante".

5) Inoltre, proprio per evitare gli errori materiali che l'anonimo commentatore paventa, la Chiesa prevede che prima di tutto vengano approvati gli scritti per la pubblicazione, poi, se di essi vengono fatte nuove edizioni o traduzioni, anche queste, di volta in volta, siano controllate e approvate singolarmente. La prudenza non è mai troppa:
Can. 829 - L'approvazione o la licenza di pubblicare un'opera ha valore per il testo originale, non però per le sue nuove edizioni o traduzioni.
6) Il commentatore sornione e ironico afferma poi: "La messa a disposizione tramite l’organo pubblico non vuol dire che si debba metterle il testo su un piatto d’argento, affinchè lei lo esamini e giudichi se è cattolico". E io rispondo: non pretendo di avere il testo su un piatto d'argento, e tantomeno ritengo di dover giudicare "se è cattolico". Il problema è che questo testo è destinato alla catechesi (cioè per sua natura è un testo che pretende di essere reso pubblico in qualche forma) e io, come presbitero o parroco o vescovo, ho il dovere di controllare che ciò che viene detto corrisponda al testo approvato. Se per caso sorgono dubbi o ambiguità a chi pensa si rivolgeranno i fedeli per avere un chiarimento? Ma se non ho accesso al sussidio, come posso svolgere il compito che mi è stato affidato dall'Autorità ecclesiastica, al quale mi sono assogettato dal giorno della sacra ordinazione e del quale dovrò render conto a Dio? 

7) Personalmente ritengo che il ritardo nella pubblicazione si sia verificato solo a causa dell'iter che è stato seguito per far approvare in maniera specifica, dalla Congregazione per il Culto Divino, le "celebrazioni" particolari del Movimento, mentre il resto del testo è approvato dal Pontificio Consiglio per i Laici su mandato della Congregazione della Dottrina della Fede. Adesso, dopo l'ultima approvazione di qualche mese fa, non dovrebbero esserci più ostacoli al "rendere pubblico" un testo per la catechesi che la Chiesa ha con tanto impegno fornito del proprio sigillo di approvazione.

8) Mi pare di aver ampiamente risposto all'anonimo che deve informasi meglio sul peculiare gergo del diritto ecclesiale, soprattutto per quello che riguarda la "Funzione di insegnare nella Chiesa", il cosiddetto "munus docendi", che - per quanto ne so - non mi sembra abbia paralleli nel diritto pubblico o privato che sia. Perciò sostenere che: "Pubblicare in linguaggio giuridico non si riferisce ad un atto materiale di stampa, ma ad una consegna nelle mani di un organo pubblico" potrà anche valere in altro ambito (perfino nel diritto canonico, per esempio quando si parla di fare le "pubblicazioni per il matrimonio", dove non si intende ovviamente "stampare il libretto della liturgia di nozze"!), ma non ha lo stesso significato quando si tratta di predicazione e di catechesi e di pubblicazioni che hanno per oggetto la fede e la morale.

9) Aspettiamo, quindi, fiduciosi, di poter prima o poi vedere diffuso in ogni forma - come merita - il testo del Direttorio Catechetico che non è - lo ricordo ancora - destinato solo ad un movimento o una associazione come un regolamento interno, ma a tutti i fedeli (e anche a quelli che vogliono diventare fedeli), compresi i pastori.

venerdì 20 aprile 2012

Confessione per iscritto e fantasiose liturgie penitenziali portoghesi

Vi posto un video che sta suscitando vivaci e numerose discussioni all'interno della blogosfera cattolica... per diversi motivi, alcuni dei quali non così scontati, mentre altri, più seri, passano inosservati. Possiamo anche fare un esercizio di lettura da punti di vista diversi: teologico-sacramentale; liturgico, canonistico... e ne otterremo valutazioni diverse. Sia chiaro che a nessuno è consigliato di seguire l'esempio qui sotto mostrato. Anzi!
Si tratta del modo di confessare i giovanissimi (e i non-più-giovani) di p. Julio, sacerdote portoghese della parrocchia di Espinhel diocesi di Aveiro.



La didascalia del video precisa che, durante la Messa con i bambini, p. Julio riceve le confessioni con i peccati scritti su foglietti di carta, che dopo la lettura privata del prete vengono macinati nella macchinetta distruggi-documenti, posta sopra l'altare. Intanto il coro di "Arcel" esegue canti penitenziali adatti a creare l'atmosfera. Alla fine il sacerdote dà l'assoluzione a tutti quelli che si sono così confessati.

Dove sono i problemi di questa celebrazione?

Molti grideranno allo scandalo per il fatto che il sacerdote non ascolta i peccati ma li legge sul foglietto. E invece questo non solo non è un abuso - secondo i moralisti tradizionali e canonisti - ma è di per sé pure previsto (sebbene in circostanze limitate) fin dal tempo precedente la manualistica: i peccati devono essere "comunicati" al sacerdote attraverso la voce, ma possono essere comunicati anche per mezzo segni o gesti, tra questi, in primo luogo, i segni scritti (pensate a quando bisogna confessare dei sordomuti, a me è capitato varie volte!). Già San Tommaso nel Supplemento alla III parte della Summa, questione 9, art. 3, ritiene possibile, in presenza, aprire al confessore la propria coscienza per iscritto, se non è possibile fare altrimenti (infatti la parola vocalmente espressa rimane la maniera più adatta e degna). L'atto della confessione è così importante e personale che "quando non possiamo farlo in un dato modo, dobbiamo confessarci in un altro, secondo le nostre possibilità". L'importante è esprimere i peccati in maniera integrale.
Quindi, se il penitente scrive tutti i suoi peccati mortali sul foglietto e lo consegna al confessore, il quale legge tutto, anche per un moralista come Sant'Alfonso Maria de' Liguori, la materia minima per il sacramento c'è.
Figuriamoci che, per il Diritto canonico, Can. 990: "Non è proibito [nemmeno!] confessarsi tramite l'interprete, evitati comunque gli abusi e gli scandali e fermo restando il disposto del can. 983, §2.", purché l'interprete, ovviamente, riporti quanto personalmente vuole confessare il penitente e costui, in presenza, possa ricevere l'assoluzione
Il problema - a mio avviso - è semmai se ci sia necessità di ricorrere ad altro modo che la parola parlata e, in seconda battuta, la fretta con cui vengono letti i peccati (soprattutto degli adulti) e la poca serietà nel considerare i bisogni spirituali delle persone (grandi o piccole) che vengono a confessarsi: magari necessitano di una domanda di chiarimento, di una parola di consiglio, di un approfondimento per la fede... che non pare esserci, stando al video in esame. Certo non è questione di diritto o sacramentaria, ma di serietà pastorale e zelo spirituale per il bene delle anime.

Pare poi abbastanza ridicolo il fatto che, quelli che tuonano dicendo che in confessione non si dovrebbe "fare la lista della spesa" dei propri peccati, siano spesso gli stessi che approvano la "singolare iniziativa" (o almeno sorvolano sul fatto) di confessare bambini e grandini, attraverso vere e proprie "liste di peccati", messi per iscritto! Ironia del linguaggio.

Il gesto di distruggere i foglietti dei peccati, anche se può piacere tanto ai liturgisti che cercano sempre nuovi "simboli", in realtà è un requisito che un buon canonista non può che apprezzare: bisogna tutelare anche in questo caso il sigillo del segreto della confessione. Quindi si eliminano fisicamente i supporti della comunicazione dei peccati. La cosa sconveniente, e che contravviene alle norme liturgiche, è porre SOPRA l'altare quello scatolone onnivoro! No, è veramente fastidioso. Poteva bastare uno sgabello o qualche altro supporto. L'altare è solo per il Corpo e Sangue di Cristo, nemmeno le reliquie dei Santi - dicono oggi i liturgisti - sono al loro posto appoggiate sulla sacra Mensa. Figuriamoci i distruggi-documenti! Un braciere con delle fiamme che divorano i foglietti mi parrebbe, comunque, più appropriato e simbolico rispetto all'uso dell'elettrodomestico.

L'assoluzione comune dopo la confessione individuale non deve essere confusa con l'assoluzione generale senza previa confessione (Cf. Introduzione al Rito della Penitenza). Tuttavia la forma mostrata dal video appare un ibrido: c'è la "confessione" individuale, ma l'assoluzione è generale. Nella forma della liturgia penitenziale comunitaria, tuttavia, è previsto che sia la confessione, sia l'assoluzione rimangano individuali, non quindi la sola confessione. Ciò che accade nel video, però, differisce comunque dal caso dell'assoluzione generale senza previa confessione, permessa solo a giudizio del Vescovo e solo in caso di gravissima necessità, che qui però non ricorre e non si verifica.
E' evidente poi, dal filmato, che molti ragazzini al momento dell'assoluzione non sono assolutamente attenti a ciò che sta avvenendo e forse neppure lo sanno. Comunque i sacramenti, anche l'assoluzione sacramentale, "funziona" ex opere operato, non per l'attenzione del ricevente. Altro discorso è quello sulla fruttuosità del sacramento, che ne può essere implicata... Mischiare le forme del rito della penitenza rimane, a mio avviso, un abuso. Questo però non invalida l'assoluzione.

Grave è anche la mancanza di una parola sulla soddisfazione che è una "parte integrante" del sacramento della confessione. Quella che comunemente viene detta "penitenza" è in realtà il segno del desiderio di cambiare vita, di riparare i peccati commessi, il segno di essere davvero risorti con Cristo a Vita nuova.
Oggi, ahimé, è talmente sottovalutata - nonostante sia ben prevista e inculcata dal rituale - che spesso il prete non dice niente a proposito della pratica penitenziale da far seguire alla confessione dei peccati. E così va in fumo la necessaria riparazione, che deve legare gesto liturgico e vita. La soddisfazione, infatti, può consistere in tre cose (oltre l'ovvio evitare i peccati confessati), e cioè preghiera, digiuno e carità (compresa l'elemosina, ma i gesti di carità sono ben più ampi della sola elemosina). E la soddisfazione penitenziale deve essere adattata a ciascun penitente, a seconda dei peccati confessati e della sua condizione di vita, di età, salute, ecc. come ricorda anche il Can. 981: "A seconda della qualità e del numero dei peccati e tenuto conto della condizione del penitente, il confessore imponga salutari e opportune soddisfazioni; il penitente è tenuto all'obbligo di adempierle personalmente"
Evidentemente padre Julio sorvola su questa terza, importante, caratteristica del sacramento della riconciliazione.

Ma oltrepassando i problemi già visti, la cosa più grave, dal punto di vista della disciplina liturgica e della coerenza sacramentale, per cui non si deve mai fare una cosa del genere, è che questo sacramento della confessione è inserito - a quanto scrive lo stesso sacerdote nel postare il video - all'interno della celebrazione della Santa Messa! (lo si capisce anche dalla stola color verde del sacerdote, che neppure si preoccupa di indossare la casula...)
Questo è un grave abuso, come specificato in Redemptionis Sacramentum 76:
...Secondo l’antichissima tradizione della Chiesa romana, non è lecito unire il sacramento della Penitenza con la santa Messa in modo tale che diventi un’unica azione liturgica. Ciò non impedisce, tuttavia, che dei Sacerdoti, salvo coloro che celebrano o concelebrano la santa Messa, ascoltino le confessioni dei fedeli che lo desiderino, anche mentre si celebra la Messa nello stesso luogo, per venire incontro alle necessità dei fedeli. Ciò tuttavia si svolga nella maniera opportuna.
L'unico sacramento che non può mai essere incluso all'interno della Santa Messa è proprio il sacramento della Penitenza, perché esso prepara alla partecipazione piena all'altare del Signore, va "premesso" ad essa. Anche qui fa sorridere il fatto che mentre molti preti si scandalizzano che "durante" la Messa altri sacerdoti, nei confessionali, siano a disposizione per le confessioni, arrivino ad approvare l'inserire "nella" Messa il sacramento della riconciliazione, magari per i bambini che fanno "la festa del perdono" o "della Prima Confessione"!

PS. Altre considerazioni a parte, mi sembra tuttavia che quello della confessione "scritta" sia un pallino dei sacerdoti portoghesi. A parte il p. Julio, anche un altro prete, originario di Lisbona, è conosciuto per una sua famosa confessione ricevuta per iscritto (ma in circostanze molto diverse!!). Si tratta nientemeno che di Sant'Antonio di Padova (nativo, appunto, della città lusitana). Si narra che un giorno dovette leggere la lunga lista di peccati di un penitente che per la vergogna e le lacrime non riusciva a parlare e fu invitato da Antonio a comunicare per iscritto tutti i suoi peccati. Non avendo, però, il Santo taumaturgo a disposizione un distruggi-documenti, dovette ricorrere...ad un miracolo: ogni riga che Antonio leggeva, scompariva prodigiosamente appena letta, finché percorsa tutta la lista, il foglio tornò bianco e immacolato, come l'anima del penitente che era ricorso al Santo confessore.
Sant'Antonio regge il foglio, diventato candido, su cui erano scritti i peccati

martedì 27 marzo 2012

Comunione e divorziati risposati: un caso di un ministro straordinario

Un lettore del blog scrive per un problema serio, oggi sempre più frequente. Riporto solo alcuni punti del messaggio per cercare di rispondere. Ricordo altresì che è sempre meglio mandarmi l'indirizzo email a cui rispondere in privato, altrimenti devo dare spiegazioni via blog. Ecco il quesito:
"Proprio ieri mi è capitato di dare la Comunione ad una signora, non sapendo che fosse divorziata risposata con un celibe originario....
....il Parroco -a detta della signora- avrebbe invitato i due coniugi a fare la comunione "ogni tanto".
Ma è possibile una cosa del genere? Se questi vanno in un'altra Chiesa dove nessuno li conosce e si accostano al Sacramento? .....la storia di questi due è piuttosto sofferta: ma se si presentano la prossima volta per l'Eucaristia, come mi debbo comportare?
Grazie!"
Carissimo Ministro Straordinario, ti do alcune piste di riflessione e alcune indicazioni:
a) Prima di tutto: non tocca a te, né ai diaconi, e neppure ai sacerdoti di passaggio che non conoscono la persona stabilire se possa accostarsi all'Eucaristia. Il verificare in se stesso le disposizioni tocca in primis al comunicando e alla sua coscienza (opportunamente formata dal suo pastore). Questo discernimento non ricade certo sul ministro che si trova a distribuire la comunione, che non può conoscere tutti, e magari non ha nemmeno i riflessi pronti.
b) Evidentemente chi sa di essere in una relazione matrimoniale irregolare, proprio per amore dell'Eucaristia si dovrebbe voler astenere dal riceverla, vivendo la sua situazione nello stato degli antichi penitenti, che a volte per anni e anni non si potevano accostare alla mensa del Signore, pur partecipando alla vita liturgica della Chiesa.
c) Purtroppo oggi il correre tutti a far la comunione, senza nemmeno avere il dubbio sulle proprie disposizioni, unito all'abolizione quasi totale del digiuno prima della comunione (ridotto a un'ora sola), fa si che molti si vergognino di non ricevere la comunione. Come mi diceva un saggio prete, il tempo di almeno tre ore di digiuno, permetteva in passato di avere un'ottima "scusa" in più, per non essere giudicati dagli altri se non si accedeva all'eucaristia (e purtroppo le malelingue non mancano....).
d) Al parroco o al sacerdote a cui compete la cura d'anime degli eventuali divorziati risposati, dovrebbe assicurarsi di parlare con loro e con chiarezza e delicatezza fargli cogliere i motivi che, perdurando il loro stato, impediscono ad essi di accedere alla comunione. E' lui, poi a dover impartire le direttive a diaconi, accoliti e ministri straordinari. Come afferma la dichiarazione del 2000 a questo proposito (vedi sotto). Non sta al diacono (e tantomeno al laico), insomma, il potersi permettere di rimproverare chichessia. Non deve dimenticare, né l'uno, né l'altro, di non essere un pastore e di non potersi comportare come un sacerdote a cui spesso le anime si aprono nel segreto inviolabile della confessione, che non può essere MAI svelato.
e) Evidentemente il fare la comunione dove non si è conosciuti, se da una parte evita lo scandalo, dall'altra parte non cambia la situazione di oggettivo stato irregolare, nè è rispettoso della coscienza propria e del comando di Gesù, ribadito dalla Madre Chiesa.
f) Può succedere che qualcuno, in alcuni casi, sia moralmente certo della invalidità delle prime nozze. Anche qui, però, se esternamente ciò non viene constatato dalla Chiesa, nessun ministro può dire: "ti do io il permesso di prendere la comunione". Però può essere che  i coniugi che appaiono divorziati risposati non lo siano "in pratica": perchè il primo matrimonio è davvero nullo, anche se non dichiarato, oppure perché non vivono come marito e moglie, pur continuando a convivere. (A me è capitato parecchi anni fa il caso di un ragazzo e una ragazza che per motivi economici convivevano, ma non erano per nulla "conviventi": semplicemente amici che dividevano le spese, ma il loro parroco ottantenne non ammetteva una situazione del genere e non voleva si accostassero alla comunione.).

g) Dunque, dopo aver letto il documento che riporto sotto, chiedi al tuo parroco e stai a quello che lui dice. Senza se e senza ma. La responsabilità pastorale ricade su di lui. Se non ti senti in grado in coscienza di obbedirgli, (qualunque sia il suo responso - che non deve necessariamente giustificare a te, perché potrebbe sapere qualcosa conosciuta in confessione), può essere doveroso astenersi dal ministero straordinario della comunione. 

Aggiungo qui sotto la normativa vigente, come interpretata dalla Dichiarazione sul canone 915 che invito a leggere tutta:

Il Codice di Diritto Canonico stabilisce che: "Non siano ammessi alla sacra Comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo l'irrogazione o la dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto" (can. 915).
Negli ultimi anni alcuni autori hanno sostenuto, sulla base di diverse argomentazioni, che questo canone non sarebbe applicabile ai fedeli divorziati risposati. Viene riconosciuto che l'Esortazione Apostolica Familiaris consortio del 1981 aveva ribadito, al n. 84, tale divieto in termini inequivocabili, e che esso è stato piú volte riaffermato in maniera espressa, specialmente nel 1992 dal Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1650, e nel 1994 dalla Lettera Annus internationalis Familiae della Congregazione per la Dottrina della Fede. Ciò nonostante, i predetti autori offrono varie interpretazioni del citato canone che concordano nell'escludere da esso in pratica la situazione dei divorziati risposati. Ad esempio, poiché il testo parla di "peccato grave" ci sarebbe bisogno di tutte le condizioni, anche soggettive, richieste per l'esistenza di un peccato mortale, per cui il ministro della Comunione non potrebbe emettere ab externo un giudizio del genere; inoltre, perché si parli di perseverare "ostinatamente" in quel peccato, occorrerebbe riscontrare un atteggiamento di sfida del fedele, dopo una legittima ammonizione del Pastore.
Davanti a questo preteso contrasto tra la disciplina del Codice del 1983 e gli insegnamenti costanti della Chiesa in materia, questo Pontificio Consiglio, d'accordo con la Congregazione per la Dottrina della Fede e con la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, dichiara quanto segue:
1. La proibizione fatta nel citato canone, per sua natura, deriva dalla legge divina e trascende l'ambito delle leggi ecclesiastiche positive: queste non possono indurre cambiamenti legislativi che si oppongano alla dottrina della Chiesa. Il testo scritturistico cui si rifà sempre la tradizione ecclesiale è quello di San Paolo: "Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna" (1 Cor 11, 27-29).
Questo testo concerne anzitutto lo stesso fedele e la sua coscienza morale, e ciò è formulato dal Codice al successivo canone 916. Ma l'essere indegno perché si è in stato di peccato pone anche un grave problema giuridico nella Chiesa: appunto al termine "indegno" si rifà il canone del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali che è parallelo al can. 915 latino: "Devono essere allontanati dal ricevere la Divina Eucaristia coloro che sono pubblicamente indegni" (can. 712). In effetti, ricevere il corpo di Cristo essendo pubblicamente indegno costituisce un danno oggettivo per la comunione ecclesiale; è un comportamento che attenta ai diritti della Chiesa e di tutti i fedeli a vivere in coerenza con le esigenze di quella comunione. Nel caso concreto dell'ammissione alla sacra Comunione dei fedeli divorziati risposati, lo scandalo, inteso quale azione che muove gli altri verso il male, riguarda nel contempo il sacramento dell'Eucaristia e l'indissolubilità del matrimonio. Tale scandalo sussiste anche se, purtroppo, siffatto comportamento non destasse piú meraviglia: anzi è appunto dinanzi alla deformazione delle coscienze, che si rende piú necessaria nei Pastori un'azione, paziente quanto ferma, a tutela della santità dei sacramenti, a difesa della moralità cristiana e per la retta formazione dei fedeli.
2. Qualunque interpretazione del can. 915 che si opponga al suo contenuto sostanziale, dichiarato ininterrottamente dal Magistero e dalla disciplina della Chiesa nei secoli, è chiaramente fuorviante. Non si può confondere il rispetto delle parole della legge (cfr. can. 17) con l'uso improprio delle stesse parole come strumenti per relativizzare o svuotare la sostanza dei precetti.
La formula "e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto" è chiara e va compresa in un modo che non deformi il suo senso, rendendo la norma inapplicabile. Le tre condizioni richieste sono:
a) il peccato grave, inteso oggettivamente, perché dell'imputabilità soggettiva il ministro della Comunione non potrebbe giudicare;
b) l'ostinata perseveranza, che significa l'esistenza di una situazione oggettiva di peccato che dura nel tempo e a cui la volontà del fedele non mette fine, non essendo necessari altri requisiti (atteggiamento di sfida, ammonizione previa, ecc.) perché si verifichi la situazione nella sua fondamentale gravità ecclesiale;
c) il carattere manifesto della situazione di peccato grave abituale.
Non si trovano invece in situazione di peccato grave abituale i fedeli divorziati risposati che, non potendo per seri motivi - quali, ad esempio, l'educazione dei figli - "soddisfare l'obbligo della separazione, assumono l'impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi" (Familiaris consortio, n. 84), e che sulla base di tale proposito hanno ricevuto il sacramento della Penitenza. Poiché il fatto che tali fedeli non vivono more uxorio è di per sé occulto, mentre la loro condizione di divorziati risposati è di per sé manifesta, essi potranno accedere alla Comunione eucaristica solo remoto scandalo.
3. Naturalmente la prudenza pastorale consiglia vivamente di evitare che si debba arrivare a casi di pubblico diniego della sacra Comunione. I Pastori [non i diaconi, capito!] devono adoperarsi per spiegare ai fedeli interessati il vero senso ecclesiale della norma, in modo che essi possano comprenderla o almeno rispettarla. Quando però si presentino situazioni in cui quelle precauzioni non abbiano avuto effetto o non siano state possibili, il ministro della distribuzione della Comunione deve rifiutarsi di darla a chi sia pubblicamente indegno. Lo farà con estrema carità, e cercherà di spiegare al momento opportuno le ragioni che a ciò l'hanno obbligato. Deve però farlo anche con fermezza, consapevole del valore che tali segni di fortezza hanno per il bene della Chiesa e delle anime. Il discernimento dei casi di esclusione dalla Comunione eucaristica dei fedeli, che si trovino nella descritta condizione, spetta al Sacerdote responsabile della comunità. Questi darà precise istruzioni al diacono o all'eventuale ministro straordinario circa il modo di comportarsi nelle situazioni concrete.
4. Tenuto conto della natura della succitata norma ( cfr. n. 1), nessuna autorità ecclesiastica può dispensare in alcun caso da quest'obbligo del ministro della sacra Comunione, né emanare direttive che lo contraddicano [ma il parroco può sapere se la norma non si applica perché i due non sono in peccato, anche se esternamente risultano sposati "in municipio"].
5. La Chiesa riafferma la sua sollecitudine materna per i fedeli che si trovano in questa situazione o in altre analoghe, che impediscano di essere ammessi alla mensa eucaristica. Quanto esposto in questa Dichiarazione non è in contraddizione con il grande desiderio di favorire la partecipazione di quei figli alla vita ecclesiale, che si può già esprimere in molte forme compatibili con la loro situazione. Anzi, il dovere di ribadire questa non possibilità di ammettere all'Eucaristia è condizione di vera pastoralità, di autentica preoccupazione per il bene di questi fedeli e di tutta la Chiesa, poiché indica le condizioni necessarie per la pienezza di quella conversione, cui tutti sono sempre invitati dal Signore, in modo particolare durante quest'Anno Santo del Grande Giubileo.
Dal Vaticano, 24 giugno 2000. Solennità della Natività di San Giovanni Battista.
+ Julián Herranz - Arcivescovo tit. di Vertara - Presidente
+ Bruno Bertagna - Vescovo tit. di Drivasto - Segretario
LibreriadelSanto.it - La prima libreria cattolica online