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lunedì 27 febbraio 2012

Tornielli su Medjugorje sbaglia: "non constat de supernaturalitate" è giudizio negativo.

Non volevo intervenire su queste questioni, sapete che mi tengo per principio alla larga da polemiche. Ma quando i giornalisti non controllano con precisione le loro affermazioni teologiche, per rispetto alla verità, bisogna, con delicatezza, intervenire.
Tornielli - che stimo e ammiro - ha fatto uscire un pezzo su Vatican Insider a proposito dei lavori della Commissione istituita dalla Santa Sede per il "caso Medjugorje". Trovate tutto a questo collegamento.
Il noto giornalista afferma ad un certo punto, riprendendo una errata convinzione, diffusa anche in ambienti ecclesiali:

All’inzio delle apparizioni di Medjugorje era stata costituita una commissione diocesana, la quale aveva poi passato la mano alla Conferenza episcopale della Jugoslavia, che però non era riuscita a pronunciarsi sulla soprannaturalità o meno dei fenomeni, concludendo, nel 1991, con la dichiarazione «non constat de supernaturalitate», cioè «non consta la soprannaturalità»: si tratta della classica espressione prudenziale, non essendo stati i vescovi in grado né di approvare né di bocciare, segno che se non vi erano elementi sufficienti per dire «sì», non vi erano nemmeno prove che si trattasse di una truffa come sostenuto invece dal vescovo di Mostar.

Il verdetto sospensivo, aperto a ulteriori approfondimenti, non è né «sì» né «no». Nel primo caso, infatti, la dichiarazione affermerebbe che «consta» la soprannaturalità, sancendo così il riconoscimento ufficiale. Nel secondo caso, quello negativi affermerebbe che «consta la non soprannaturalità», cioè è stato accertato che il fenomeno non è soprannaturale. 
Ma noi ci chiediamo: davvero "NON constat de supernaturalitate" è un giudizio sospeso? Davvero significa che non è accertato? O la cosa è un tantino diversa. Non rispondo io, ma lascio la parola ad un'intervista del 2008, fatta all'allora mons. Angelo Amato, segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede. Fu pubblicata da Avvenire il 9 Luglio 2008 a pag. 15 sotto il titolo Tempi e criteri per “giudicare” le apparizioni a firma di Gianni Cardinale. Potete trovare la fonte intera sul sito delle diocesi della Conferenza Episcopale Italiana (Chiesacattolica.it). Sta parlando delle norme e delle modalità generali di indagine in casi di apparizioni o visioni [in rosso i miei commenti]
Eccellenza, cosa può dirci di questo documento sul modo con cui le autorità ecclesiastiche devono comportarsi nel caso di presunte apparizioni e rivelazioni?
Il documento si intitola « Normae S. Congregationis pro doctrina fidei de modo procedendi in diudicandis praesumptis apparitionibus ac revelationisbus » . Deliberate dalla plenaria di questo dicastero del novembre 1974, papa Paolo VI le approvò il 24 febbraio 1978, e portano la data del giorno successivo. Hanno la firma dei compianti cardinale Franjo Seper e dell’arcivescovo Jean Jerome Hamer, all’epoca rispettivamente prefetto e segretario della Congregazione.... 

Ma quali sono le competenze dei vescovi e delle Conferenze episcopali riguardo questi fenomeni?

A questa domanda risponde il punto terzo delle Norme. La prima competenza spetta all’ordinario [NdR nel caso Medjugoje gli ordinari del luogo si sono espressi unanimemente contro]. Le Conferenze episcopali regionali o nazionali possono però intervenire se interpellate dall’ordinario o, sempre previo consenso del vescovo locale, se i fenomeni hanno rilevanza regionale o nazionale [Ndr: nel caso Medjugorje la Conferenza episcopale si è espressa con parere negativo]. A questo si aggiunge che la Sede apostolica può intervenire su richiesta del vescovo locale o su richiesta di un gruppo qualificato di fedeli o in ragione della giurisdizione universale del Sommo Pontefice [NdR: per il caso Medjugorje siamo a questo punto, che è come una sentenza di Cassazione, ma nel merito, e la commissione sta facendo il suo lavoro processuale per conto della Congregazione della Dottrina della Fede]. 

E la Sede apostolica interviene attraverso la Congregazione per la dottrina della fede.

Giusto, ed a questo è dedicato il quarto e ultimo punto delle Norme. In esso viene spiegato che la nostra Congregazione deve essere attenta, nel caso che intervenga su richiesta dei fedeli, che non ci siano ragioni sospette dietro, come quella di costringere l’ordinario a mutare sue legittime decisioni o approvare qualche gruppo settario. 

Alla fine di questi procedimenti, quali possono essere le prese di posizione dell’autorità?

Ci può essere l’approvazione, il constat de supernaturalitate, come ha fatto di recente il vescovo di Gap
per le apparizioni di Laus [NdR: il caso di cui si stava occupando Amato all'epoca]. Oppure la disapprovazione, il non constat de supernaturalitate, come ad esempio di non poche manifestazioni pseudomistiche. [NdR: Amato è stato chiaro, ma l'intervistatore insiste con la domanda riportata qui sotto, e Amato taglia corto:] 

Ma il «non constat de supernaturalitate» può essere considerato un giudizio attendista, rispetto a quello negativo che sarebbe il «constat de non supernaturalitate»?

Nelle Norme di cui stiamo parlando si parla solo di constat de e non constat de. Non si fa cenno al constat de non.

[Ndr: la condizione "attendista" esiste ed è spiegata al punto 2b delle Norme, dove si dice che l'autorità ecclesiastica di dovere può esprimere: "per il momento, nulla osta", ma questo, è specificato, non c'entra col giudizio sulla soprannaturalità del fenomeno in esame da parte della commissione, ma è solo una precauzione pastorale, per non soffocare la manifestazione di devozione da parte dei fedeli, dove ancora ci sia da studiare.]
Riepilogando la vicenda Medjugorje, per correggere Tornielli: dopo il grado diocesano di giudizio fortemente  negativo per quanto riguarda la soprannaturalità degli eventi e il grado della Conferenza episcopale (che si esprime con cautela "in base alle indagini eseguite finora", quindi non in modo definitivo, ma in maniera chiara "non si può affermare che si tratti di apparizioni e rivelazioni soprannaturali", che viene spiegato come: "non constat de supernaturalitate"), ora, nell'ultimo grado di giudizio, quello riservato alla Santa Sede, se venisse confermato il non constat de supernaturalitate, non sarebbe emesso un giudizio "sospensivo", ma un parere negativo. 
Non lo dico io, lo dice il Card Amato e con lui le Norme della Congregazione per la Dottrina della Fede, e in tempi non sospetti. Le Norme della Congregazione legano il "non constat" alla proibizione del culto e di altre manifestazione di devozione. 
Certo, si dirà, il Sant'Uffizio anche il 31 maggio 1923, dopo la famigerata "relazione Gemelli" per le stimmate di Padre Pio, dichiarò: "non constat de supernaturalitate" e scattarono tutte le norme repressive. Ma si sa oggi come fu fatta quell'indagine, o meglio come non fu fatta. Il problema allora fu la mancanza di approfondimento e l'emettere un giudizio affrettato. Comunque non era un giudizio "attendista", ma negativo, e Padre Pio ne prese proprio tante: il divieto di confessare e perfino di celebrare la messa. E lui obbedì. Invece i veggenti, nonostante siano stati sottoposti alle stesse dichiarazioni e gli sia stato chiesto silenzio, fin dal 1991, sappiamo cosa hanno continuato a fare in pubblico e dovunque.
A proposito dei criteri con cui giudicare i fatti, oltre ovviamente il criterio dell'assenza di errori per la fede, ci sono anche i criteri negativi c) e d) che ritengono il cercare soldi in connessione con i pretesi fatti soprannaturali (l'agiatezza dei veggenti a seguito dei pellegrinaggi non è buon segno) e gli "atti immorali gravi" connessi con i soggetti dei fatti o i loro sostenitori e seguaci (si veda il caso dei frati francescani dimessi, e in particolare di Vlasic e i suoi atti osceni oltre che le sue eresie).

Dunque, per non continuare a mettere in giro "modi di dire" che non corrispondono ai documenti, ma solo ad un certa "vulgata", diffusa anche da mariologi di una certa fama:
Stando alle NORME IN VIGORE, i membri della commissione voteranno solo "constat de supernaturalite" se a favore, oppure "non constat de supernaturalitate" se contrari. Altrimenti devono chiedere, come lasciano intendere i vescovi a Zara 1991, nuove indagini e più tempo, rimandando il verdetto definitivo, ma con chiarezza indicano che - per il momento - chi volesse affermare che i fatti siano di origine soprannaturale non lo può fare.
Tutto questo non lega le mani all'istanza superiore, che può eventualmente sospendere il proprio giudizio e dire "per il momento NIHIL OBSTAT". Questo è ciò che fece il cardinal Bertone quando, nonostante il giudizio negativo del vescovo del luogo e il giudizio della commissione episcopale locale (che disse: "In base alle indagini eseguite finora non si può affermare che si tratti di apparizioni e rivelazioni soprannaturali."), affermò che si potevano comunque fare pellegrinaggi, con prudenza, se questo non significava avvalorare le apparizioni (26 maggio 1998). E disse questo in perfetta linea con il punto II,2 delle Norme della Congregazione.


Qui trovate, sul sito della diocesi di Mostar, il materiale ufficiale e le dichiarazioni delle autorità ecclesiastiche in italiano.

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