Carissimi lettori, oggi desidero segnalarvi una recente iniziativa (che trovate qui), nata da una parrocchia canadese, per aiutare i sacerdoti e gli altri sacri ministri a cantare le proprie parti nelle messe domenicali e festive in forma cantata e solenne.
Per facilitare quanti non sono versati nella musica, i fratelli della Parrocchia dell'Assunta (Windsor-Ontario) hanno messo in linea tutte le parti - completamente notate - delle Messe secondo il messale tridentino.
A chi, tuttavia, celebra in latino secondo il Messale di Paolo VI, essendo i toni da cantare i medesimi, questo sito può comunque tornare utile ugualmente. Spesso - inoltre - i vangeli delle feste sono proprio gli stessi, e magari anche le collette.
In ogni caso, soprattutto per chi si cimenta nella Messa cantata secondo il rito straordinario, questa risorsa è di ineguagliabile valore. Di frequente - infatti - il sacerdote poco sicuro tende a rinunciare al canto. Invece con le note sotto mano, e potendo esercitarsi, sarà di sicuro più "tentato" di celebrare in maniera più solenne, favorendo la partecipazione dell'assemblea, secondo il desiderio della Costituzione sulla Sacra Liturgia del Concilio Vaticano II:
113. L'azione liturgica riveste una forma più nobile quando i divini uffici sono celebrati solennemente con il canto, con i sacri ministri e la partecipazione attiva del popolo. Quanto all'uso della lingua, si osservi l'art. 36 (L'uso della lingua latina, salvo diritti particolari, sia conservato nei riti latini...); per la messa l'art. 54 (...Si abbia cura però che i fedeli sappiano recitare e cantare insieme, anche in lingua latina, le parti dell'ordinario della messa che spettano ad essi. ..)
114. Si conservi e si incrementi con grande cura il patrimonio della musica sacra. Si promuovano con impegno le « scholae cantorum » in specie presso le chiese cattedrali. I vescovi e gli altri pastori d'anime curino diligentemente che in ogni azione sacra celebrata con il canto tutta l'assemblea dei fedeli possa partecipare attivamente, a norma degli articoli 28 e 30.
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